IMPOSTA DI BOLLO 2023

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza Iva” di importo superiore ad € 77,47 il “Decreto Semplificazioni” ha apportato una modifica alla soglia che consente, facoltativamente, di “differire” il versamento dell’imposta dovuta per il 1° e/o 2° trimestre al termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per il 3° trimestre.

Non sono state apportate modifiche al calendario delle scadenze che sono previste:

  • all’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il 1°, 3° e 4° trimestre (31.5 – 30.11 – 28.2);
  • all’ultimo giorno del terzo mese successivo per il 2° trimestre (30.9).

Il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

La successiva tabella riporta le scadenze di versamento:

Periodo emissione fatture

Imposta di bollo dovuta

Termine versamento

1° trimestre

>€ 5.000

31.5

≤€ 5.000

30.9 (*)

2° trimestre

>€ 5.000

30.9

1° e 2° trimestre

≤€ 5.000

30.11

3° trimestre

qualsiasi importo

30.11

4° trimestre

qualsiasi importo

28.2

(*) il termine deve essere rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta di ammontare complessivamente superiore a € 5.000

Nel modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

2521

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre

2522

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre

2523

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre

2524

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

 L’AdE ha già a suo tempo comunicato che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri (importo dovuto non superiore a € 5.000), il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.

  • Data inserimento: 08.05.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5816