IL DECRETO LEGGE “SALVA CONTI”

Le limitazioni temporanee introdotte all’utilizzo dei crediti di imposta per investimenti 4.0

Al fine di monitorare l’andamento della spesa conseguente al credito d’imposta “Transizione 4.0”, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 (in vigore dal 30 marzo 2024) stabilisce che per fruire dei crediti d’imposta relativi agli investimenti avviati dal 30 marzo 2024 e riferiti a:

Beni strumentali 4.0:

  • beni materiali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232, (art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020);
  • beni immateriali compresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232, (art. 1, cc. da 1058 a 1058-ter L. 178/2020);

le imprese sono tenute ad una doppia comunicazione preventiva e consuntiva, al fine di usufruire dei crediti d’imposta previsti.

La comunicazione ex ante prevede l’indicazione del costo preventivato, della descrizione dell’investimento, della tempistica stimata di utilizzo del tax credit; la comunicazione ex post invece prevede la rendicontazione dei dati comunicati in via preventiva.

Per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio al 29 marzo 2024 invece, servirà soltanto una comunicazione ex post per poter compensare in F24 i crediti maturati; stessa comunicazione ex post anche per i crediti maturati e non ancora fruiti su investimenti del 2023 relativi ai beni 4.0.

Per tali comunicazioni, in tutti i casi, si dovrà utilizzare un modello e un canale telematico che sarà approvato da un decreto del Mimit, attualmente non disponibile.

Infine, nella considerazione che al momento della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 39 del 29.03.2024 sopracitato, i nuovi modelli di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta devono ancora essere approvati dal MIMIT, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile precisa che l’utilizzo dei codici tributo relativi:

  • ai crediti d’imposta per investimenti 4.0 (*) (6936 – 6937 con campo “anno di riferimento” nel mod. F24 2023-2024)

è sospeso.

(*) Ricordiamo che gli investimenti 4.0 realizzati nel 2022 o in anni precedenti, ma interconnessi nell’anno 2023, generano il relativo credito (ora bloccato) con “anno di riferimento” riferito a quello dell’interconnessione, quindi 2023.

  • Data inserimento: 15.04.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6205