Il decreto c.d. “semplificazioni fiscali” dopo la conversione in legge.
Con la pubblicazione sul S.O. n. 85/L alla G.U. 28.4.2012, n. 99 è entrata in vigore, a decorrere dal 29.4.2012 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.), la Legge 26.4.2012, n. 44 di conversione del DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”, le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate.
DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 1, commi da 1 a 4, 5 e 6
È confermata l’abrogazione del comma 7 dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 e pertanto, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, è ammessa la possibilità di accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del ricevimento della cartella di pagamento. In precedenza tale possibilità era preclusa.
È altresì confermata la modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà, ai sensi della quale, deriva:
- la possibilità, per il debitore, di richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell’ipotesi di peggioramento dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà ex comma 1-bis del citato art. 19, ma anche in tutti i casi di rateazione ex comma 1, quindi anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- l’iscrizione dell’ipoteca, da parte dell’Agente della riscossione, sugli immobili del debitore, soltanto in caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dalla stessa. In ogni caso sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione;
- la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.
Le rateazioni dei ruoli a rata costante già concesse al 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL n. 16/2012) non sono modificabili, salvo che sussistano le condizioni ex comma 1- bis del citato art. 19, ossia il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà e l’ottenimento della proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.
È infine confermata la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere, previa richiesta, la ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione. Tale disposizione non è applicabile con riguardo ai debiti per contributi previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/REGIMI OPZIONALI – Art. 2, comma 1
È confermato che la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinata all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.
A tal fine è comunque necessario che l’interessato:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione utile”;
- effettui “contestualmente” il versamento della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 nella misura minima prevista (ossia, € 258), con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.
TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D’INTENTO – Art. 2, comma 4
È confermato che la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dai c.d. “esportatori abituali” è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE – Art. 2, comma 5
È confermata la modifica dell’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, a seguito della quale le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data “in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile” e non più, quindi, alla data “in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione”.
Di fatto ora i 9 mesi decorrono, in generale, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera.
Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.
Per effetto della modifica normativa in esame, si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in liquidazione.
1. Revoca della liquidazione
In caso di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter, C.c., il nuovo comma 3-bis del citato art. 5 dispone che, qualora i relativi effetti si producano prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”. In ogni caso restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.
ELENCHI CLIENTI - FORNITORI – Art. 2, comma 6
Sono confermate le modifiche apportate alla disciplina degli elenchi clienti - fornitori, a seguito delle quali, a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA:
− per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, prescinde dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore). Dovrà essere chiarito, con riguardo a tali operazioni, se dovranno essere comunicate le “singole” fatture ovvero l’importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore;
− per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA).
Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale gli operatori finanziari (ex art. 11, comma 2, DL n. 201/2011) devono inviare l’elenco in esame limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, DPR n. 605/73.
REGIME DEL MARGINE CESSIONI CONTRATTI DI LEASING – Art. 2, comma 6-bis
Nell’iter di conversione in legge è stato inserito all’art. 36, DL n. 41/95, il nuovo comma 10-bis ai sensi del quale il regime del margine previsto per le cessioni di bei usati è applicabile anche alle cessioni di contratti di leasing acquistati:
- da soggetti privati;
- da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile;
- da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine.
COMUNICAZIONI “BLACK LIST” – Art. 2, comma 8
È confermato che l’obbligo introdotto dall’art. 1, comma 1, DL n. 40/2010 di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001, è limitato alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.
REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ “TRASPARENTI” – Art. 2, comma 13-quater
Come noto, dall’1.1.2013, ai sensi dell’art. 10, commi da 1 a 8, DL n. 201/2011, Decreto c.d. “Salva Italia”, sono previste specifiche agevolazioni per i lavoratori autonomi, imprenditori individuali e soggetti che esercitano l’attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che:
- provvedono all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Al fine di beneficiare di tali agevolazioni/semplificazioni il soggetto interessato dovrà esercitare un’opzione nel mod. UNICO 2012.
Nell’iter di conversione in legge, per effetto della modifica apportata al comma 7 del citato art. 10, è previsto che i contribuenti interessati potranno adempiere, anche tramite gli intermediari abilitati:
- oltre all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- anche alla predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento, del mod. IVA, mod. 770 Semplificato, mod. CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000 – Art. 3, commi 8 e 9
In base al comma 3 dell’art. 66, TUIR, così come modificato dal DL n. 70/2011, per le imprese in contabilità semplificata, i costi:
- riferiti a contratti a corrispettivi periodici;
- di competenza di 2 periodi d’imposta;
- di ammontare non superiore a € 1.000;
sono deducibili nell’esercizio in cui è stato ricevuto il documento (fattura, ecc.).
Ora, già dal 2011, è confermata la modifica per effetto della quale, detti costi “possono essere dedotti” nel periodo di registrazione del documento comprovante il sostenimento degli stessi.
MOD. 770 E ARROTONDAMENTO IMPORTI – Art. 3, comma 12
È confermata la modifica dell’art. 1, Legge n. 935/77, in base alla quale l’esposizione dei dati nel mod. 770 va effettuata in euro “mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale”.
Dalle dichiarazioni relative al 2012, gli importi dovranno quindi essere esposti non più all’unità di euro, con troncamento delle cifre decimali, bensì al centesimo di euro arrotondando sulla base della terza cifra decimale (così, ad esempio, € 129,735 diventa € 129,74 mentre € 238,114 diventa € 238,11).
DEDUZIONE SPESE DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE – Art. 3, comma 16-quater
Come noto, ai sensi dell’art. 102, comma 6, TUIR, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
Nell’iter di conversione in legge è stata soppressa la necessità di ragguagliare la base di calcolo del limite in esame alla durata del possesso del bene.
Tale modifica decorre dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
PROROGA DI FERRAGOSTO “A REGIME” – Art. 3-quater
Nell’iter di conversione in legge è stato inserito il nuovo comma 11-bis all’art. 37, DL n. 223/2006, per effetto del quale, gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
NUOVO REGIME FISCALE IMMOBILI STORICO - ARTISTICI
Art. 4, commi 5-ter, 5-quater, 5-sexies e 5-septies
A decorrere dal 2012 è modificato il regime fiscale applicabile ai redditi degli immobili storico – artistici. In particolare:
- è stato soppresso l’art. 11, comma 2, Legge n. 413/91, che prevedeva, per gli immobili in esame, la determinazione del reddito “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”. È stata soppressa altresì l’analoga disposizione vigente ai fini ICI;
- a seguito della modifica del comma 4-bis dell’art. 37, TUIR, il reddito dei fabbricati in esame locati è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo;
- a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 90, TUIR, per i redditi dei fabbricati in esame che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa il citato “reddito medio ordinario” è ridotto del 50%. Non è applicabile l’aumento di un terzo previsto per le unità immobiliari “a disposizione”, ex art. 41, TUIR.
Se gli stessi sono locati il reddito è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2012. Nella determinazione degli acconti 2012 “si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando” le suddette disposizioni.
DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING – Art. 4-bis
Nell’iter di conversione in legge sono stati modificati gli artt. 54, comma 2 e 102, comma 7, TUIR che disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing.
In particolare, in base alla nuova formulazione, la “breve” durata del contratto di leasing non comporta più l’indeducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei relativi canoni.
È infatti ora previsto che la deduzione degli stessi va effettuata in un periodo non inferiore a quello previsto dai citati artt. 54 e 102 connesso con il periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, a prescindere dalla durata del contratto.
Le predette disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore delle legge di conversione). Ai contratti già in corso a tale data restano quindi applicabili la regole previgenti.
STUDI DI SETTORE – Artt. 5, comma 1 e 8, commi 4 e 5
1. Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011
È confermato il differimento al 30.4.2012 del termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi per il 2011.
2. Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi
Il DL n. 98/2011 ha introdotto la nuova lett. d-ter) nell’art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 con la quale è stata prevista la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo qualora:
- il modello studi di settore non sia allegato o sia compilato in maniera infedele;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.
Per individuare la condizione di errata compilazione del modello studi il citato comma 2 richiedeva che si verificasse lo scostamento almeno del 10% tra reddito accertato a seguito della corretta compilazione del modello studi e reddito dichiarato.
È confermata la riscrittura, operata dal Decreto in esame, della citata lett. d-ter), in base alla quale è ora previsto che l’infedele compilazione del modello studi si verifica qualora tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.
La modifica non riguarda pertanto soltanto l’ammontare del limite percentuale e l’introduzione di un limite assoluto di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Nella nuova formulazione normativa, infatti, i termini di confronto (più correttamente) riguardano l’ammontare dei ricavi / compensi e non il reddito accertato / dichiarato.
La predetta novità è applicabile con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012. Agli avvisi notificati in precedenza resta applicabile la previgente versione della citata lett. d-ter).
CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE – Art. 8, comma 9
Come noto, a decorrere dal 6.7.2011, il comma 15-quinquies dell’art. 35, DPR n. 633/72 prevede la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.
Ora, è confermata la riscrittura del citato comma 15-quinquies per effetto della quale:
- l’individuazione dei soggetti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA, avverrà sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria. È quindi eliminato ogni riferimento a specifici elementi, come in precedenza;
- l’Agenzia invierà a detti soggetti una comunicazione con la quale rende noto che la stessa provvederà alla cessazione d’ufficio.
In tal caso l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, può:
- fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d’ufficio;
- provvedere al pagamento della sanzione (ridotta ad 1/3 del minimo) con il mod. F24.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.
È inoltre confermato il nuovo art. 35-quater, DPR n. 633/72, ai sensi del quale:“… l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA …”.
In particolare è previsto che con tale nuovo servizio sarà possibile verificare:
- lo stato di attività della partita IVA;
- la denominazione ovvero il cognome e nome del soggetto titolare della partita IVA.
COMPENSAZIONE CREDITO IVA – Art. 8, commi da 18 a 20
È confermata la riduzione da € 10.000 ad € 5.000 del limite, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
È altresì confermato l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.