I DIFFERIMENTI DEI TERMINI PREVISTI DAL DL “SEMPLIFICAZIONI”

Differiti i termini per la presentazione della dichiarazione IMU e dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

Il D.L. “semplificazioni”, n. 73 del 21 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143/2022, ed entrato in vigore il 22 giugno, all’articolo 35 conferma le preannunciate proroghe di alcuni termini in scadenza il prossimo 30 giugno 2022:

  • la dichiarazione IMU per il 2021 e
  • la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti.

DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021

Il comma 4 dell’articolo 35 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021.

Il differimento è stato concesso in considerazione dell’imminente approvazione della nuova modulistica che prevede l’indicazione, in relazione ai singoli immobili, dell’eventuale esenzione IMU di cui hanno goduto per il 2021 a seguito della pandemia COVID-19.

REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

I commi 1-2 dell’articolo 35 dispongono la modifica dei termini per la registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, [Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)].

Si tratta degli aiuti individuali:

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati,
  • ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti,

che solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (compilazione rigo RS401) debbono essere registrati nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Agli adempimenti sopra individuati provvede l’Agenzia delle entrate.

Con la modifica operata dall’articolo 35 citato, l’obbligo di registrazione nel RNA in capo all’Agenzia delle entrate i cui termini sono in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (22 giugno 2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica alla registrazione nel RNA degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (art. 35, comma 2).

Il maggior periodo di tempo a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la registrazione degli aiuti, ha concesso la possibilità al Direttore dell’Agenzia stessa di emanare un proprio Provvedimento per prorogare il termine del 30 giugno 2022.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 233822/2022 del 22 giugno 2022 viene differito il termine ultimo per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti ed imputabili alle sezioni 3.1 e 3.12 del regolamento “Temporary Framework”. Il nuovo termine è stabilito al   30 novembre 2022.

La medesima scadenza è fissata anche per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni; possono inviare la dichiarazione entro il prossimo   30 novembre 2022  oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

  • Data inserimento: 27.06.22
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  • Notizia n.: 5422