COMUNICAZIONI ED INVITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Pubblicata la nuova guida sul sito delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, da molti anni, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni, invia ai contribuenti delle comunicazioni inerenti gli esiti delle liquidazioni delle varie imposta (dirette ed indirette). Tali comunicazioni possono assumere la caratteristica:

  • dell’avviso bonario – comunicazione dell’esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • della comunicazione degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
  • della comunicazione degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • di comunicazione di anomalia/lettere di compliance con invito all’adempimento spontaneo.

Recependo la disposizione contenuta nel D.Lgs. 1/2024 (Decreto Semplificazioni adempimenti fiscali) viene ufficializzata la misura fortemente voluta da Confartigianato in quanto attesa dai contribuenti e dai “tecnici del settore” che li assistono.

In pratica, entra in vigore la norma che prevede, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza, la sospensione degli invii delle sopracitate comunicazioni nei periodi:

  • dal 1° agosto al 31 agosto;
  • dal 1° dicembre al 31 dicembre.

La comunicazione che più spesso viene recapitata ai contribuenti è costituita dall’avviso bonario; riguarda l’esito del controllo automatizzato dei dichiarativi.

Al ricevimento della stessa, qualora il contribuente ritenga corretti i rilievi mossi dall’Agenzia delle Entrate, può sanare gli errori e le violazioni segnalate; la sanzione irrogata per gli errori/omissioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni ammonta al 30% delle maggiori imposte/minor credito ridotte ad un terzo (10%) se pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella guida aggiornata viene confermata l’applicazione del “lieve inadempimento” e pertanto:

  • qualora il pagamento venga effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo;
  • in caso di insufficiente versamento (non superiore al 3% e, in ogni caso, a euro 10.000) saranno iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

Il lieve inadempimento opera anche nel caso in cui il contribuente benefici della rateizzazione (massimo 20 rate trimestrali) delle somme richieste con l’avviso bonario.

Non si determina la decadenza della rateazione quando la rata è corrisposta all’Erario con una lieve tardività:

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata;
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza in caso di ultima rata.
  • Data inserimento: 29.01.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6085