Comunicazione dati spese funebri entro il 29 febbraio

Entro il 29 febbraio p.v. le Agenzie di onoranze funebri devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati delle fatture per spese funebri.

A seguito della legge di Stabilità 2016, con effetto dal 1° gennaio 2015, la detraibilità delle spese funebri è ammessa per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse. Inoltre, nella riformulata norma che consente la detraibilità delle spese funebri è stato eliminato il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile pertanto, già a decorrere dal periodo d'imposta 2015, saranno detraibili anche quelle sostenute per soggetti diversi dai parenti individuati dal citato articolo 433 del codice civile.

Entro il 28 febbraio p.v. (termine prorogato al 29 febbraio in quanto il 28 cade di domenica le Agenzie di onoranze funebri devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture per spese funebri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR..

Le comunicazioni dovranno contenere i seguenti dati:

  • il "Codice fiscale del defunto" . Non è un dato obbligatorio per il 2015, tale obbligo decorre dalle fatture emesse nel 2016. Per il 2015 va indicato, in luogo del codice fiscale, un "identificativo evento" che può essere "una stringa composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri". Al riguardo si precisa che l'identificativo dell'evento può essere rappresentato anche da una semplice numerazione progressiva degli stessi (1, 2, 3 ecc....).
  • per ogni evento funebre l'ammontare globale della spesa;

poi, per ogni evento funebre:

  • il codice fiscale del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) sostenuto la spesa globale dell'evento;
  • la quota parte di spesa sostenuta da ogni soggetto che ha concorso al pagamento dell'evento funebre.

In pratica, se è stata emessa un'unica fattura, intestata ad un solo soggetto, in relazione all'evento, il dato relativo all'ammontare globale di spesa coincide con la quota parte di spesa sostenuta dal soggetto per il quale viene indicato il codice fiscale.

Se sono state emesse due o più fatture in relazione al medesimo evento funebre, l'importo globale della spesa indicato nel campo "Ammontare complessivo delle spese funebri", va poi ripartito in capo a ciascun intestatario delle fatture relative al medesimo evento, specificando, per ognuno degli intestatari, il codice fiscale e l'ammontare della spesa sostenuta.

In presenza di fatture cointestate a più soggetti, per il medesimo evento funebre, l'importo di spesa da indicare in relazione a ciascun soggetto sarà pari all'ammontare globale della stessa diviso il numero dei cointestatari purché dalla fattura non risulti una diversa ripartizione dell'onere.

 

  • Data inserimento: 01.02.16
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 2499