Nel D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” l’articolo 124 prevede uno specifico regime iva agevolato (esenzione fino al 31.12.2020 e aliquota ridotta al 5% dall’1.1.2021) per le cessioni di beni necessari al contenimento / gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha escluso l’applicabilità del regime iva agevolato alle cessioni di saponi liquidi / gel cosmetici igienizzanti ma non disinfettanti.
Per procedere alla corretta applicazione della normativa Iva in fase di vendita e per poter controllare che una fattura di acquisto sia stata emessa dal fornitore in ossequio alla normativa vigente, prendiamo spunto da quanto affermato dall’AdE in sede di risposta a interpello.
Per i normali “consumatori” è difficile comprendere la differenza tra un prodotto igienizzante ed uno disinfettante in quanto entrambi detergenti e destinati ad un uso comune: l’igiene delle mani.
L’articolo 124 del D.L. Rilancio prevede l’applicazione del regime agevolato Iva alla cessione dei seguenti beni:
“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”
Come distinguere i prodotti igienizzanti da quelli disinfettanti
Per orientarsi nella corretta identificazione dei prodotti “detergenti disinfettanti per mani” occorre far riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane con la Circolare 12/D che individua diversi codici (voci doganali) preceduti dalla particella “ex”.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che:
Considerando le finalità agevolative delle norme contenute nell’articolo 124 DL Rilancio (tutela della salute pubblica), nella considerazione di quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane, le Entrate specificano che:
Nella risposta all’interpello presentato, l’Agenzia Entrate conclude affermando che godono dell’esenzione Iva (o aliquota del 5% dal 2021) solo i prodotti che legalmente possono definirsi “disinfettanti”; gli altri prodotti cosmetici sono e saranno soggetti ad aliquota Iva ordinaria del 22%.
In pratica, solo se sulla confezione del prodotto è riportata la dicitura “presidio medico chirurgico”, il prodotto sarà cedibile/acquistabile in esenzione da Iva (o dal 2021 con Iva al 5%).