Canone RAI: alcuni chiarimenti sulla dichiarazione sostitutiva di non detenzione per situazioni particolari

Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate sono riportati molti quesiti con le relative risposte (FAQ)

L'Agenzia delle Entrate, sul proprio portale web (http://www.agenziaentrate.it), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle principali problematiche riscontrate circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV. Si illustrano, di seguito, le più recenti questioni affrontate dall'Amministrazione finanziaria.

  1.   Pagamento del canone TV per un titolare di un bed and breakfast che già paga il canone TV speciale.

Il contribuente intestatario di utenza elettrica residenziale, titolare di un bed and breakfast, che già paga il canone speciale per la TV, non è tenuto al pagamento del canone ordinario. In tal caso, al fine di evitare l'addebito del canone, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

  1.   Contribuente ricoverato in una casa di riposo.

Il contribuente che sia ricoverato in una casa di riposo è, comunque, tenuto al pagamento del canone se detiene un apparecchio TV nella propria abitazione. Nel caso in cui, invece, il contribuente è titolare di una utenza elettrica e non possiede un apparecchio TV, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione di non detenzione. Nel caso in cui, infine, il contribuente che sia già titolare di abbonamento alla TV, ma non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale e non possiede la TV, dovrà dare la disdetta dell’abbonamento

  1.   Concetto di "famiglia anagrafica" e coppie di fatto residenti nella stessa abitazione.

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il caso delle coppie di fatto, ritenendo che, in relazione alla definizione di "famiglia anagrafica", è necessaria la certificazione del Comune competente. In particolare, viene precisato che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. La prova dei vincoli affettivi è data dalla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. Pertanto, in mancanza di tale dichiarazione, se l'altro membro della coppia è intestatario di un'altra utenza elettrica presso un'altra abitazione, dovrà pagare un secondo canone.

  1.   Residenza all'estero. Il cittadino residente all'estero che ha un'abitazione in Italia deve, comunque, pagare il canone TV se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione. In caso contrario, dovrà presentare la dichiarazione di non detenzione per l'esenzione dal pagamento del canone.
  2.   Presentazione della disdetta del canone.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche dai contribuenti che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell'apparecchio TV e non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/

  • Data inserimento: 03.05.16