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Approvo

Area Legno - Lapidei: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 5 marzo 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL 3 maggio 2022 scaduto il 31.12.2022.

Il 5 marzo u.s. Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, le altre associazione datoriali artigiane hanno sottoscritto con FILLEA-Cgil, FILCA-Cisl e FENEAL-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Legno – Lapidei del 3 maggio 2022, scaduto il 31 dicembre 2022.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 5 marzo 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Campo di applicazione:

Il CCNL Legno - Lapidei si applica ai dipendenti dalle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, e dalle piccole e medie imprese (non artigiane) dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (secondo la declaratoria di cui all’art. 1 CCNL).

Aumenti retributivi ed una tantum

Per le imprese artigiane del Settore Legno, Arredo, Mobili, è stato concordato un incremento dei minimi tabellari pari a 180 euro per i lavoratori inquadrati al livello D (operaio qualificato), da erogarsi in 4 tranches: 55 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 35 euro dal 1° ottobre 2026.

Per le imprese artigiane del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo i minimi tabellari saranno adeguati di 189 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello (operaio qualificato), da erogarsi in 4 tranches: 55 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 44 euro dal 1° ottobre 2026.

Per le piccole-medie imprese industriali che applicano il CCNL Area Legno-Lapidei sono previsti analoghi aumenti, in particolare:

  • per le imprese del Settore Legno, Arredo, Mobili, al livello D (operaio qualificato), 181 euro così suddivisi: 55 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 36 euro dal 1° ottobre 2026;
  • per le imprese del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo al 5° livello (operaio qualificato), 191 euro così suddivisi: 55 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 46 euro dal 1° ottobre 2026.

Il verbale di accordo del 15 marzo 2024, integrativo dell’intesa sul rinnovo del CCNL, contiene le tabelle salariali con le riparametrazioni per tutti i settori e i livelli di inquadramento.

A copertura dei 14 mesi di carenza contrattuale (1 gennaio 2023 – 29 febbraio 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 130 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 5 marzo 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 65 euro con la retribuzione del mese di aprile 2024 e 65 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 05.03.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 05.03.2024.

Aumenti periodici di anzianità

L’accordo di rinnovo prevede un aumento di 5 euro degli importi degli scatti di anzianità che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025.

Ai lavoratori che, al 31 dicembre 2024, avranno raggiunto il numero massimo di scatti previsti dal CCNL, verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.

Apprendistato professionalizzante

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

Il diritto agli scatti di anzianità è riconosciuto anche agli apprendisti in forza alla data del 1° gennaio 2025, con decorrenza da tale data.

Contratto a tempo determinato

Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima non superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L’accordo di rinnovo adegua la disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità intervenute con il c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di trentasei mesi prevista dal CCNL.

In particolare, la nuova lettera G dell’art. 54 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (acausali):

  • punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

L’accordo di rinnovo interviene sui termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni degli operai (art. 91 settore Legno e art. 99 settore Lapidei) allungando il periodo di preavviso fino a 1 o 2 mesi, a seconda del livello di inquadramento dei lavoratori. Dal 5 marzo 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento all’operaio o l’operaio che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare le nuove durate del preavviso.

Congedi per donne vittime di violenza

Il CCNL 3 maggio 2022, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittima di violenza inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 150/2015), ha riconosciuto ulteriori due mesi di aspettativa richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge.

Il rinnovo del 5 marzo u.s. riconosce, durante questi due mesi, il diritto della lavoratrice ad una indennità pari al 30% della retribuzione tabellare interamente a carico del datore. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.

  • Data inserimento: 22.03.24