TARI - nuovi criteri per i costi dei servizi integrati

Con delibera 443/2019 , l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) approva in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti.

Nel documento viene citato l’importante apporto provenuto da regioni, comuni, gestori ed associazioni.

Alcuni di questi contributi hanno prodotto un risultato, visto che rispetto al documento posto in consultazione ci sono importanti novità, soprattutto per i Comuni.

Il primo è quello relativo all’ iva. Arera prende atto che, in caso di applicazione della Tari tributo, l’Iva in questo caso indetraibile va considerata un costo e in quanto tale da inserire nel Piano economico e finanziario (PEF).

Altro punto che destava preoccupazioni da parte di molti Comuni è quello relativo alle poste inesigibili, che inizialmente Arera aveva ritenuto di poter considerare come costo solo alla conclusione di tutte le procedere esecutive previste dalla normativa o comunque nel caso di soggetti interessati da procedure concorsuali. Tale criterio è rimasto inalterato solo per la Tari corrispettiva. Nel caso della Tari tributo, invece, il riconoscimento degli inesigibili potrà avvenire «secondo la normativa vigente», senza specificare null’altro.

Anche con riferimento all’accantonamento a fondo svalutazione crediti si opera una differenza tra Tari tributo e Tari corrispettiva. E’ infatti previsto il nuovo criterio che autorizza l’inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell’80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la seconda invece si autorizza l’accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda il conguaglio 2018 e 2019, è possibile effettuare un recupero su un arco di tempo pluriennale con un massimo quattro rate, stabilite dalle Ato.

C’è la conferma del perimetro del servizio, che escludeva alcune attività, quali lo spazzamento della neve, ma si conferma l’orientamento di rimettere alla valutazione delle singole amministrazioni la possibilità di richiederne il pagamento con la Tari, «dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento».

Il documento disegna anche il procedimento di approvazione del PEF, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il PEF all’«ente territorialmente competente», ente di governo dell’Ambito se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti e quindi il Comune. Una volta verificato il PEF viene trasmesso ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo approva. Fino all’approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall’ente territoriale.

Rimangono altresì alcune perplessità da parte degli operatori del settore, ovvero come tutto questo processo si incastri in quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune (entro il termine di approvazione del bilancio) e soprattutto cosa accada in caso di inerzia dei vari enti coinvolti.

  • Data inserimento: 09.12.19