Sesta operazione di salvaguardia: entrata in vigore

Per trentaduemila lavoratori viene garantita l’ultrattività delle regole pensionistiche previste prima della legge Monti-Fornero

La circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 7 novembre 2014 ha regolamentato le disposizoni della legge del 10 ottobre, la numero 147/2014, nella parte titolata “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico”.

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 06.11.2014.

Con quel provvedimento sono state apportate modifiche alle disposizioni che hanno regolamentato le successive salvaguardie finalizzate a consentire pensionamenti con regole precedenti alla riforma “Monti-Fornero” ed è stata introdotta una sesta operazione di salvaguardia.

I soggetti interessati alla nuova operazione di salvaguardia, con la sola esclusione di quelli menzionati alla successiva lettera a), per poter accedere al pensionamento secondo le disposizioni precedenti alla riforma Monti, devono perfezionare i requisiti in tempo utile affinché la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 gennaio 2016.

 

I soggetti interessati sono:

 

a) i collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi - governativi o non governativi - stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano i requisiti per il diritto a pensione:

-entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità,

-mediante il versamento di contributi volontarientro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo.

Il versamento volontario, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n.184/97, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

Per i lavoratori che sono già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, i termini dei versamento relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità sono riaperti a domanda. Si tratta, come è ovvio, di soggetti per i quali il periodo di mobilità si è concluso prima dell’entrata in vigore della legge.

 

b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 che:

- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- non possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativanel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di

lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto:

- entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato;

- dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente

a tempo indeterminato.

 

d) Lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92.

 

e) Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

 

Ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovverosia entro il 05 gennaio 2015, secondo le procedure già previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia ed in particolare secondo quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014.

Pertanto la suddetta domanda deve essere presentata:

×          all’INPS dai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;

×          alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti da tutti gli altri soggetti.

  • Data inserimento: 19.11.14