Recuperatori rifiuti di materie plastiche: attenzione alle caratteristiche delle materie prime prodotte

Rischio contestazioni della conformità alle specifiche UNIPLAST-UNI10067

L’attività di recupero di plastiche viene regolamentata, con riferimento al DM 05/02/1998 e s.m.i.. al punto 6) dell’Allegato 1 suballegato 1. Il punto 6, a sua volta, è suddiviso in 12 sottosezioni, che rappresentano le tipologie di recupero rifiuti. Solitamente le aziende che recuperano materie plastiche effettuano il trattamento delle tipologie 6.1 e 6.2. In ognuno di questi due punti viene specificato il tipo di rifiuti che può essere trattato, l’attività di recupero a cui deve essere sottoposto il rifiuto ed infine le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per le tipologie 6.1 e 6.2 il prodotto del recupero deve corrispondere a ”materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate”.

Anche l’attività di recupero rifiuti di materie plastiche in regime ordinario trova come riferimento, solitamente, le tipologie di cui al punto 6 del DM 05/02/1998 e s.m.i..

Alcuni mesi fa si sono verificati problemi dovuti ad ispezioni eseguite da alcuni organi di controllo ed è stata contestato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle iscrizioni provinciali possedute dalle aziende. In particolare, per gli organi di controllo, alcune ditte non hanno dimostrato di aver attuato le procedure indicate dalle norme UNIPLAST-UNI 10067. Tali norme prevedono l’individuazione dei lotti di produzione, anche tramite etichettatura dei contenitori e l’esecuzione di apposite analisi del materiale in uscita.

Per questo motivo si consiglia alle aziende di contattare la Confartigianato Vicenza al numero 0444/168367, risponde il dott. Rudi Cestonaro, per un’analisi puntuale delle propria situazione.

 

In allegato un estratto del DM 05/02/1998 riportante il suballegato 1.

  • Data inserimento: 24.06.16