Recepita l'obbligatorietà nelle prime sentenze per gli acquisti verdi

Riportiamo di seguito le principali sentenze dei TAR in relazione all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi da parte delle stazioni appaltanti.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 403 del 12 febbraio 2018, ha annullato il bando di gara del Ministero di grazia e Giustizia per la fornitura di derrate alimentari per i detenuti, per violazione e falsa applicazione dell’art 34 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per base d’asta incongrua e inidonea alla formulazione di un’offerta di qualità, competitiva e remunerativa.

Il TAR Toscana , con sentenza n. 645 del 14 maggio 2018, ha annullato l’aggiudicazione di una gara del Comune di Firenze per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a Led ritenendo viziata la condotta della stazione appaltante la quale non aveva ravvisato, nell’offerta proposta dalla ditta vincitrice, il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale di riferimento.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1137 del 4 giugno 2018, ha ritenuto che, anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, l’espletamento della procedura di soccorso istruttorio è ammissibile, non risultando presenti preminenti ragioni ostative attinenti al rispetto della par condicio Nella vicenda in esame, il Capitolato di una gara indetta da un Ente locale per l’affidamento del servizio di pulizia, prevedeva che il concorrente dovesse inviare, oltre all’offerta tecnica, una dichiarazione di impegno all’utilizzo di prodotti rispettosi dei CAM. Un concorrente ometteva tale dichiarazione e pertanto veniva escluso. I Giudici Siciliani hanno stabilito che è possibile regolarizzare l’offerta tecnica, quanto meno con riferimento ad una dichiarazione collegata, anche se la norma dell’art. 83 del Codice esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ciò in quanto la dichiarazione non incide sul contenuto dell’offerta tecnica predisposta dal concorrente. L’art. 83 del Codice esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, pertanto, si potrebbe ritenere non applicabile la procedura di soccorso istruttorio a una dichiarazione considerata parte integrante dell’offerta tecnica. Tuttavia, secondo il Tribunale, nel caso di specie non ricorre una tale fattispecie, atteso che l’elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche della prestazione, ma si riduce all’impegno ad utilizzare prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi ai CAM. Pertanto, l’acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione non determina un mutamento dell’offerta tecnica, che rimane del tutto inalterata.

Ad oggi numerosi ricorsi che riguardano tale materia risultano ancora prendenti presso altri TAR italiani.

Seguiranno quindi aggiornamenti giurisprudenziali.

Informazioni più dettagliate potranno essere richieste contattando l’Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza ai numeri 0444/168488 ing. Danilo Vitale – 0444/168463 dr.ssa Fanchin Giulia – 0444/168361 dr.ssa Leda Vettorato oppure scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 20.05.19