Prorogato l’avvio del Sistri al 02/04/2012. Nell’informazione l’elenco dei soggetti obbligati

Emanato il decreto legge 29/12/2011, n. 216 che all’art. 13, comma 3, proroga la data di avvio della operatività del Sistri

Prorogata al 02/04/2012 la data di avvio della operatività del Sistri per i soggetti elencati di seguito:

Produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su)

Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da attività industriali, artigianali, recupero e smaltimento di rifiuti ) che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su)

Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale

Recuperatori di rifiuti, smaltitori di rifiuti, commercianti ed intermediari di rifiuti

Trasportatori dei propri rifiuti pericolosi

Imprese che pur non essendo obbligate, hanno aderito in maniera facoltativa al SISTRI

Per le aziende che producono rifiuti pericolosi, ma che hanno fino a 10 dipendenti, la normativa stabilisce che l’avvio della operatività del Sistri non potrà essere antecedente al 01/06/2012. Al momento il Ministero dell’ambiente non ha ancora dato indicazioni sull’effettiva data di avvio, per questi ultimi soggetti

Di seguito si riportano le norme cui si fa riferimento per arrivare a comprendere quali sono i soggetti (riportati sopra) che dovranno operare con il Sistri a partire dal 02/04/2012  

Decreto legge 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148 e con la modifica apportata dal Decreto legge 29/12/2011, n. 216, all’articolo 13, comma 3

Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistri, nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al Sistri, il Ministero dell’ambiente, attraverso il concessionario Sistri, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15/12/2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del ministero dell’ambiente 26/05/2011, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30/05/2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del ministero dell’ambiente 26/05/2011, il termine di entrata in operatività del Sistri è il 02/04/2012.

Decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106 – art. 6, comma 2, lettera f-octies)

Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistri, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero dell’ambiente 26/05/2011, il relativo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del ministero dell’ambiente 18/02/2011, n. 52, non può essere antecedente al 01/06/2012.

Decreto del Ministero dell’ambiente 26/05/2011 – art. 1, comma 5

1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

2. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010.

Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.