LE RITENUTE SUBITE

Per lo scomputo in dichiarazione non sempre serve la certificazione

In vista del pagamento delle imposte (per i soggetti che possono usufruire della proroga) e della successiva presentazione telematica della dichiarazione dei Redditi, è opportuno ricordare l’unanime orientamento della giurisprudenza e dell’amministrazione finanziaria sul tema.

E’ stato più volte affermato che, sulla base della normativa, la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta non sia necessaria né indispensabile per il sostituito, al fine di scomputare nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute di acconto sulle somme corrisposte, a condizione che riesca a dimostrare di averle subite.

La Suprema Corte ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo del sostituto di imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non impedisce al sostituito di provare di averle subite, evitando così la duplicazione di una imposta già scontata alla fonte. Il contribuente non può essere assoggettato nuovamente all’imposta solo per il motivo che chi ha operato la ritenuta non gli consegni l’attestato da esibire all’Amministrazione Finanziaria.

Più recentemente (due volte nel 2018) la Cassazione ha sostenuto che, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto di imposta attestante la ritenuta operata, non impedisce al sostituito di provare, con mezzi equipollenti, di aver subito la ritenuta (tesi confermata anche dall’Amministrazione Finanziaria).

Con la risoluzione 68/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in mancanza del possesso della certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, il sostituito può ugualmente scomputare la ritenuta subita anche in presenza di “certificazioni” di natura diversa dalla C.U.

La citata risoluzione specifica che il contribuente può scomputare la ritenuta della cui certificazione non è in possesso, a condizione che congiuntamente esibisca:

  • la fattura soggetta a ritenuta;
  • la documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura;
  • se la fattura e la relativa documentazione sono fornite in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter DPR 600/73, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento riguarda una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Per quanto affermato nella risoluzione 68/E/2019, è opportuno che il sostituito si faccia saldare la fattura con strumenti tracciabili di pagamento (quindi diversi dal contante). Così facendo potrà facilmente dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta in caso di mancato rilascio della certificazione dal sostituto di imposta. Risulterà evidente che il pagamento effettuato con banconote e monete non lascia traccia sull’entità della somma netta percepita.

Comportamenti difformi dell’Amministrazione Finanziaria, saranno agevolmente contestabili da parte del contribuente (in grado di mostrare quanto appena esposto) in sede di giudizio tributario con la conseguente soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria che comporta la conseguente rifusione delle spese processuali.

  • Data inserimento: 16.09.19
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  • Notizia n.: 4231