Lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza nell’edilizia. Aggiornamento delle istruzioni tecniche

Le istruzioni tecniche si applicano a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente al 22/09/2009

Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 15 del 21/02/2012, la deliberazione n. 97 del 31/01/2012: “Approvazione note di indirizzo per l’applicazione dell’articolo 79 bis della legge regionale 61/85, come modificata dalla legge regionale n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.

L’articolo 79-bis della legge regionale 27/06/1985, n. 61 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio) prevede misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. In particolare l’articolo 79-bis prevede quanto segue:

“1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità”.

Il provvedimento approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 31/01/2012 chiarisce alcuni aspetti della normativa e detta alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. Inoltre la delibera approva altresì l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvato in precedenza con la delibera della giunta regionale del Veneto n. 2774/2009.

Da quando e a quali interventi edilizi si applica l’articolo 79-bis, della legge regionale n. 61/1985?

Si applica a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente al 22/09/2009, che è la data di pubblicazione nel Bollettino della regione del Veneto (n. 86), della deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 22/09/2009, riguardante “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. L’applicazione è indipendente  dall’avvenuto adeguamento del regolamento edilizio cui deve provvedere ciascun comune del Veneto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 79-bis (sopra riportato).

L’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 97 del 31/01/2012

Nell’allegato A è definito il campo di applicazione dell’articolo 79-bis, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica di conformità dei progetti all’articolo 79-bis e le conseguenze per il mancato adempimento dello stesso.

In particolare in vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire, l'allegato A specifica il contenuto della dichiarazione di conformità del progettista alla norma di cui all'art. 79 bis. Si stabilisce infatti che il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale. In tali casi le amministrazioni comunali verificata la completezza della documentazione allegata al progetto, non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non richiederanno il parere sanitario alla ULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011).

Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali , la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall'AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato o dell'amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01).

L’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 97 del 31/01/2012

Nell'allegato B si è provveduto all'aggiornamento delle "Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". L'allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 .

In vista di un'ulteriore semplificazione del procedimento si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle di cui all'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni. In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all'ottemperanza all'art. 79 bis della legge regionale 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all'art. 5 del DPR 380/01.

In allegato alla presente nota si trovano gli allegati A e B.