LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Attenzione alla data (SDI) di ricezione

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno riteniamo utile ricordare le “regole” base per effettuare correttamente il monitoraggio con riferimento all’arrivo delle fatture di acquisto, per individuare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito

Il diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture relative all’acquisto o all’importazione di beni/servizi sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto rispettando le medesime condizioni esistenti al momento dell’insorgenza del diritto stesso. 

Il momento a partire dal quale è consentito detrarre l’Iva sugli acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta che risulta conseguente al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/72) e precisamente: 

  • cessione di beni à consegna o spedizione dei beni
  • prestazione di servizi à pagamento o emissione della fattura 

Il contribuente, al fine della detrazione, deve annotare sull’apposito registro le fatture di acquisto (o bollette doganali) anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 

Riepilogando 

Il diritto alla detrazione dell’IVA a credito: 

  1. sorge nel momento in cui l’IVA diviene esigibile e dunque alla data di effettuazione dell’operazione;
  2. è subordinato al possesso (ricevimento) e alla registrazione della fattura nel registro degli acquisti;
  3. può essere esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura sia registrata entro il 15 del mese successivo. La possibilità di “retrodatare” la detrazione al momento di effettuazione dell’operazione non è consentita a cavallo dell’anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, ancorché annotata entro il 15 gennaio;
  4. può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura. Si ricorda che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell’anno precedente prevede la registrazione su apposito sezionale del registro degli acquisti

Quanto appena esposto assume validità sia per le fatture immediate che per le fatture differite. Per le fatture differite segnaliamo che le stesse possono riportare, quale data fattura, una data compresa tra il 1° ed il 15° giorno del mese successivo.

Ai fini della detrazione dell’Iva a “fine anno” viene chiesto ai contribuenti l’analisi delle fatture sulla base della data del documento e della data di ricevimento. 

Riepiloghiamo la casistica che potrebbe verificarsi indicando il periodo corretto di detrazione dell’Iva: 

NOTA BENE: Data di Ricevimento = DATA SDI 

Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre

 L’Iva relativa agli acquisti rientra nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019 

Fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) e registrate nel mese di gennaio 2020

 L’Iva relativa agli acquisti rientra nella liquidazione Iva del mese gennaio 2020 

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (registrazione 2020 entro il 30/4/2020)

 L’iva relativa a tali acquisti rientra nella liquidazione “annuale” relativa all’anno 2019 da effettuarsi in dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2019 da presentare entro il prossimo 30 aprile 2020.

La registrazione, da effettuarsi entro il 30 aprile 2020, deve avvenire su apposito sezionale del registro acquisti. 

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020

 La detrazione dell’Iva riferita a tali operazioni è consentita solo a condizione di presentazione di dichiarazione Iva integrativa. 

 Il cessionario / committente potrebbe non aver ricevuto una fattura relativa ad un acquisto effettuato. La prima verifica da effettuare, è capire se la fattura sia stata emessa dal fornitore e semplicemente poi non sia stata recapitata “regolarmente” ma messa a disposizione del cessionario / committente nella sua area riservata nel sito AdE sezione “Fatture e Corrispettivi”.

 In questi casi, il cedente viene “avvertito” della “mancata consegna” da parte del SDI ed è obbligato a comunicare al cessionario (con canali diversi da SDI) che la fattura è a sua disposizione nella predetta area riservata. 

Al fine della verifica della data di ricezione della fattura (al fine della detrazione Iva) da parte del cessionario, per lo stesso assume valore la data di presa visione del documento fattura sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Data inserimento: 09.12.19
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4279