FSBA: Accordo Interconfederale regionale 2 febbraio 2023

Sottoscritto l’accordo regionale sulla procedura di informazione e consultazione sindacale valevole in Veneto per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale erogato da FSBA

Il 2 febbraio u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto il nuovo Accordo Interconfederale che regola la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) per richiedere la prestazione dell’Assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo medesimo.

La nuova procedura riguarda i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 3 febbraio 2023. 

L’avvio della procedura di consultazione sindacale avviene mediante l’invio preventivo del modello FSBA - AIS (allegato 1 A.I. regionale 2.2.2023) da parte dell’azienda. 

L’informativa deve essere inviata in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. 

L’invio dell’informativa a Confartigianato Impresa Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC

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L’avvio della procedura deve essere preventivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione, così come la sottoscrizione del verbale di accordo. Inoltre, la data di sottoscrizione del verbale non può coincidere con la data di avvio della procedura.

La procedura sindacale deve sempre concludersi con il verbale di accordo sindacale (Allegato 2 A.I. regionale 2.2.2023), obbligatorio ai fini della richiesta di prestazione. Il verbale deve essere sottoscritto da datore di lavoro, da almeno una OO.SS. e da tutti i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. Ai fini della validità del verbale di sospensione la firma dell’OO.AA. è facoltativa. Al riguardo, si precisa che Confartigianato Imprese Vicenza sottoscriverà i verbali di accordo, a richiesta, solo per le imprese associate, previa verifica del ricevimento dell’informativa sindacale inviata dall’impresa.

L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di tre (3) mensilità consecutive. La data di fine periodo di sospensione deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza, nel caso di verbale trimestrale va indicato l’ultimo giorno del terzo mese (es. inizio sospensione 13 febbraio 2023 – fine sospensione 30 aprile 2023). 

Non sono ammessi verbali mensili a cavallo di più mensilità, per meglio capire non è valido indicare archi temporali di questo tipo: 13 febbraio 2023 – 12 marzo 2023, 13 febbraio 2023 – 12 maggio 2023. 

Il periodo di sospensione dichiarato nell’informativa sindacale deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo.

Secondo quanto indicato dal Fondo nelle Procedure operative 26.01.2023, la domanda sul portale Sinaweb rimane mensile, anche in caso di verbale bimestrale o trimestrale. Ai fini della domanda, per mese si intende febbraio, marzo, aprile, etc.

Ad esempio: verbale di accordo con periodo di sospensione 8 febbraio 2023 – 30 aprile 2023 > dovranno essere presentate 3 domande sul portale Sinaweb: 1° domanda con periodo 8 febbraio – 28 febbraio; 2° domanda 1° marzo – 31 marzo; 3° domanda 1° aprile – 30 aprile.

La domanda sul portale Sinaweb va presentata per ogni mese di competenza entro 15 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione dichiarato nel verbale di accordo (adeguamento alla regola vigente per la CIGO e gli altri ammortizzatori di gestione INPS).

Nel caso di verbale di accordo plurimensile richiamando l’esempio di cui sopra le 3 domande andranno presentate con le seguenti scadenze: 1° domanda entro il 23 febbraio 2023; 2° domanda entro il 15 marzo 2023, 3° domanda entro il 15 aprile 2023.

Sempre in base alle Procedure operative FSBA 26.1.2023, i 15 giorni sono da intendersi quale termine perentorio, oltre il quale il sistema non consente la protocollazione della domanda, con conseguente necessità di aggiornare la data di inizio della sospensione.

Per ogni domanda va richiesto e abbinato un ticket INPS. Non è possibile utilizzare uno stesso ticket per più domande.

Resta confermato il termine del giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione per rendicontare le assenze sul portale Sinaweb.

Procedure attivate per i mesi di gennaio e febbraio

Il nuovo accordo regionale salvaguarda le procedure di consultazione sindacale attivate secondo le regole dell’A.I. regionale del 4.3.2022 (si vedano le notizie n. 5649 del 22.12.2022 e n. 5687 del 27.01.2023) e riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con inizio compreso fra il 1° gennaio 2023 e il 2 febbraio 2023. Per tali periodi il verbale di accordo sindacale dovrà essere sottoscritto con effetto retroattivo alla data di inizio della sospensione/riduzione stessa, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 dell’A.I. regionale 2.2.2023.

Le domande (mensili) di competenza per i mesi di gennaio 2023 e febbraio 2023 (mese intero) vanno presentate sul portale Sinaweb entro il 28 febbraio prossimo. Quanto alla domanda del mese di gennaio si suggerisce l’inserimento entro il 25 febbraio, in quanto entro tale giorno il Fondo richiede la rendicontazione delle assenze di gennaio. 

La domanda di febbraio, qualora il periodo di sospensione decorra dal 1 o 2 febbraio e fino al 28.02.2023, va caricata sul portale entro il 28 febbraio, mentre la rendicontazione delle assenze va effettuata entro il 25 marzo.

Per ogni domanda va richiesto e abbinato un ticket INPS. Non è possibile utilizzare lo stesso ticket per più domande.

Per i periodi di sospensione decorrenti dal 3 febbraio 2023 valgono le nuove regole descritte nel paragrafo precedente.

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici straordinari

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici straordinari dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali l’informativa di cui all’allegato 3 dell’A.I. regionale, la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale Sinaweb unitamente alla dichiarazione dell’autorità competente attestante l’evento meteo. 

Requisito soggettivo lavoratori (anzianità aziendale)

I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni di calendario alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo.

Il nuovo A.I. regionale consente di inserire nel verbale di accordo anche i lavoratori che maturano il requisito nell’arco temporale coperto dall’accordo stesso. In questo caso il periodo di sospensione avrà decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito soggettivo da parte dei lavoratori interessati e nel verbale di accordo andrà specificata la diversa decorrenza.

Per tali lavoratori andrà presentata una domanda separata sul portale Sinaweb, la quale dovrà avere un ticket INPS ad hoc, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).

Residui ferie, permessi (ROL – ex festività – Banca ore)

Torna pienamente a regime la regola secondo cui prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva (ROL – ex festività – Banca ore), ivi compresa la fruizione delle ferie residue relative all’anno precedente (FAQ FSBA 31.01.2023).

Adempimenti a carico dell’impresa

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze attraverso la funzione dedicata nel portale Sinaweb (compilazione manuale dei dati)In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta (Procedure operative 26.01.2023, pagina 8).

Adempimenti a carico del lavoratore

Sarà cura dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione comunicare e aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario/cointestatario) in caso di variazione dello stesso.

Dal 1° gennaio 2023 non è più richiesto il modello D06-FSBA.

Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale

Confartigianato Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.

Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nonché nella consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali domande di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.

Modulistica

La modulistica è scaricabile dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza e dalla pagina dedicata sul sito dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV): https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/ 

In allegato l’A.I. regionale 2 febbraio 2023

  • Data inserimento: 03.02.23