Etichettatura prodotti alimentari: nuovo Regolamento U.E.

Tra tre anni sarà operativo il Regolamento 1169/2011 (del 25/10/2011) che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Segnaliamo che l’Unione Europea ha approvato il Regolamento 1169/2011 (del 25/10/2011) che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari.

La diretta applicazione del Regolamento è prevista a partire dal 13/12/2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016.

In ogni caso segnaliamo le principali novità contenute nel provvedimento riservandoci di approfondire la normativa nel corso dei prossimi mesi.

Tabella nutrizionale. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.

Caratteristiche delle scritte.
Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.  Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).

Indicazione d'origine.
E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). Tuttavia i legislatori nazionali potranno introdurre ulteriori prescrizioni sulla provenienza quando esista "un nesso tra qualità dell'alimento e la sua origine", come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP. Inoltre l'informazione sull'origine del prodotto è obbligatoria quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di  una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell'Italian sounding, ossia alimenti presentati come made in Italy ma fabbricati altrove.

Surgelati.
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola "scongelato".
 
Preparati a base di carne e pesce
. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: carne separata meccanicamente).

Insaccati
. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.

Sostanze allergizzanti.
Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore).

Oli e grassi.
La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, inoltre, verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans (una tipologia di grassi insaturi, i cosiddetti TFA's) nella tabella nutrizionale.

Caffeina
. Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" (introdotta nel 2003), anche l’avvertenza "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento".

Scadenza.
La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatole, anche sull'incarto interno del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
 
Rimangono esclusi dalle nuove norme le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l'ortofrutta, il pane, i gelati artigianali ecc.) e quelli pre-incartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che la grande distribuzione "porziona", avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita.

  • Data inserimento: 19.12.11