Entro il 31 ottobre l'invio telematico del modello Iva TR

Entro il 31 ottobre, i contribuenti iva ammessi ai rimborsi infrannuali possono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del 3 trimestre 2016.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che: • il credito IVA maturato sia di importo superiore a € 2.582,28; • nel singolo trimestre, sussista 1 dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 ossia: a) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili; b) Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93,) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. c) Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. d) Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: • lavorazioni relative a beni mobili materiali; • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate e) Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. Il rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.
  • Data inserimento: 24.10.16
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 3012