Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

DPR 195/2014 recante ulteriori modifiche a DPR 150/2002.

È stato pubblicato su G.U. del 9 gennaio 2015, serie generale n. 6, il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2014 , n. 195 “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”.

Il regolamento, composto di un unico articolo in vigore dal 24 gennaio 2015, è stato emanato in virtù del costante progresso tecnico in materia che rende necessari aggiornamenti e modifiche ad una disciplina di base ormai datata.

Si evidenziano le seguenti due previsioni del dettato normativo di particolare interesse per le aziende artigiane nostre associate.

  1. La sostituzione del comma 4 dell’art. 14 del DPR 150/2002 con il seguente (punto e): «L’obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.»;
  2. La sostituzione del comma 1 dell’art. 36 del DPR 150/2002 con il seguente (punto l): «Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, “dorato”, “argentato”, “platinato” o “palladiato” a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm2 di superficie dell’oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all’articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell’oggetto, se inferiore […]».

Relativamente al primo punto, quindi, le imprese terziste vengono esentate dall’obbligo di munirsi del marchio di identificazione se eseguono lavorazioni parziali, così come ne vengono esentati gli artigiani riparatori per conto di privati.

Relativamente al secondo punto viene risolto il problema dell’indicazione dei rivestimenti con tecnica PVD (Physical Vapour Deposition), per il quale il legislatore interviene indicando le precise condizioni, conditio sine qua non, perché possa essere impressa la dicitura “dorato”, “argentato”, “platinato” o “palladiato”.

Il provvedimento, riportato in allegato, è completato da due allegati contenuti in calce al testo: il II (che sostituisce l’allegato II del DPR 150/2002) relativo ai metodi ufficiali di analisi per l’accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metallo prezioso (platino, palladio, oro e argento), il III (che sostituisce l’allegato II del DPR 150/2002) costituito da una tabella delle caratteristiche e dimensioni dell’impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi.

Si rammenta che già il DPR 26 settembre 2012 n. 208 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”, pubblicato su G.U. n. 283 del 4 dicembre 2012, era intervenuto per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico (possibilità di marchiatura laser) e alla richiesta di adesione dell’Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972.

  • Data inserimento: 16.02.15