Cogenerazione ad Alto Rendimento: integrata la definizione di rifacimento

Si riferisce al decreto ministeriale 05/09/2011, riguardante il regime di sostegno per gli impianti di cogenerazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 05/09/2012, il Decreto 08/08/2012 del Ministero dello sviluppo economico riguardante la “Modifica della definizione di rifacimento, per gli impianti di cogenerazione, contenuta nel decreto 05/09/2011”

Premesso che il Decreto ministeriale 5 settembre 2011 definisce il regime di sostegno, previsto dalla Legge 09/99 (articolo 30, comma 11), per la cogenerazione ad alto rendimento, con questo decreto è stata integrata con due nuovi periodi, la definizione di “rifacimento”, contenuta all’articolo 2, lettera b) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 05/09/2012 citato.

Con l’integrazione dei nuovi periodi riguardanti il rifacimento, l’articolo 2, del decreto ministeriale 05/09/2012, riguardante le definizioni, è il seguente:

“Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti:

a) unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell’impianto di cogenerazione stesso;

b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di seguito.

Per gli impianti con turbine a gas sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l’alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l’alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore.

Per gli impianti con motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l’alternatore. L’intervento di rifacimento di unità di cogenerazione abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di potenziamento della rete stessa che comportino una capacità di trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore al 30% della capacità di trasporto nominale antecedente l’intervento di rifacimento.

Si considera “rifacimento” l’intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno 12 anni, che comporti l’installazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo alternatore all’interno del sito dove sia già presente un impianto di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali nuove unità, affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla produzione di energia in regime CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento); non si considera rifacimento l’intervento in cui l’installazione delle nuove unità interessi solo una sezione della turbina esistente.

Quando una unità di produzione è costituita da una turbina a vapore, si considera “rifacimento” l’intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l’installazione di una turbina a gas e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purché la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l’installazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purché la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la totalità del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti più componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralità dei componenti.

Quando una unità di produzione cogenerativa è costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia operanti nell’ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell’unità dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera “rifacimento” l’intervento tecnologico, realizzato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno 12 anni, di sostituzione di uno o più componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell’unità prima dell’intervento.

c) nuova unità di cogenerazione: unità di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;

d) data di entrata in esercizio di una unità di cogenerazione: data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell’unità, come risulta dalla denuncia UTF di attivazione di officina elettrica;

e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprietà o che ha la disponibilità dell’unità di cogenerazione;

f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall’unità di cogenerazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprietà o nella disponibilità dell’operatore o di società controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell’energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all’operatore così come definito dalla lettera e);

b) l’allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del D.M. 24/10/2000, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la cessione dell’energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all’operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.”

  • Data inserimento: 10.03.13