Cassazione: infortunio grave su macchina striratrice/piegatrice di lavanderia. Risponde la titolare anche se funge da “prestanome”

L’imprenditore assume in prima persona i doveri di garanzia che derivano dal ruolo, quindi anche quelli della sicurezza sul lavoro

Condannata per un infortunio sul lavoro, la titolare di un esercizio artigianale sostiene a propria discolpa che “nella realtà non aveva mai gestito la lavanderia,

A nulla vale il fatto che la titolare dell’azienda nella realtà non aveva mai gestito la lavanderia, della quale l'effettivo dominus era il marito, il quale non potendo comparire come titolare, stante il pregiudizio derivante da un pregresso fallimento, aveva utilizzato la moglie come mera “testa di legno”.

Colui il quale s'interpone, svolgendo a tutti gli effetti il ruolo d'imprenditore, assume, perciò stesso, in prima persona i doveri di garanzia che derivano dal ruolo, sul quale fanno affidamento i garantiti (nella specie la lavoratrice rimasta infortunata), i quali non hanno alcun strumento per poter accertare compiutamente il fondamento del ruolo rivestito. Non si tratta di un obbligo di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore dissimulato, ma di un dovere immediato e diretto di rispetto della normativa antinfortunistica e delle norme generiche cautelari, finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro, che discende direttamente dall'assunzione formale del ruolo sul quale i terzi debbono fare affidamento

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 35120 del 19/08/2013.

  • Data inserimento: 20.06.16