Cassazione: anche gli studenti di scuola superiore che effettuano periodi di lavoro in azienda devono essere formati per evitare rischi infortunistici

Il documento di valutazione dei rischi deve valutare tutti i rischi, inclusi quelli particolari in relazione alla presenza di lavoratori minorenni

Una studentessa di scuola superiore, presente in azienda come praticante nel periodo feriale  era stata adibita ad una macchina per il taglio di materiali in gomma ad azionamento pneumatico. Durante l’attività aveva cercato di allontanare un pezzo di profilo in gomma tagliato, entrando però in contatto con la parte non protetta dell’utensile da taglio.

In primo grado di datore di lavoro e l’RSPP erano stati condannati, per avere “omesso l'elaborazione del documento contenente la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione nonché il rispettivo programma relativo alla realizzazione, omettendo di considerare i rischi connessi ad una macchina per il taglio di materiale in gomma ad azionamento pneumatico, non munita di dispositivo di sicurezza alcuno, atto ad evitare il contatto con l'utensile da taglio, ed omettendo inoltre di corredare la valutazione con la documentazione prevista dal D.P.R. 459/96 (manuale Istruzioni per l'uso e la manutenzione, attestato di conformità, marcatura di conformità (CE), e per non aver valutato i particolari rischi in relazione alla presenza di lavoratori minorenni”.

In appello i due imputati furono invece stati assolti perché il fatto non costituisce reati per difetto di colpa.

Con il ricorso contro l’assoluzione, presentato alla Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero osservava che l’infortunata “era una studentessa di scuola superiore, completamente priva di formazione e di esperienza, al su primo giorno di lavoro”, e che “la macchina era priva di una idonea protezione e ciò aveva comportato che la lavoratrice fosse venuta in contatto con la macchina stessa infortunandosi”.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione per gli imputati.

 

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 46706 del 22/11/2013.  

  • Data inserimento: 11.06.16