Autodemolizione: la Cassazione conferma che la mancata messa in sicurezza dei veicoli è reato

La sentenza affronta il rapporto fra il D.Lgs. 209/2003 e il D.Lgs. 152/2006. La prima è una normativa speciale (quindi prioritaria) rispetto alla seconda

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16161 del 2016 ha confermato la condanna penale contro un autodemolitore che non aveva rispettato l’obbligo di effettuare le operazioni di demolizione per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.

La Cassazione ha ricordato che tale obbligo è imposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 209/2003 sui veicoli fuori uso, con la  disciplina speciale che impone a carico dei soggetti che agiscono in forma imprenditoriale alcune prescrizioni specifiche per la salvaguardia dell’ambiente e allo stesso tempo consentono il riutilizzo ottimale dei veicoli. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è punito con l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda fino a 30.000 euro.

In aggiunta al fatto di essere stato condannato per l’inosservanza degli obblighi specifici  imposti dalla normativa per l’attività di demolizione auto, il ricorrente è stato condannato anche per avere abbandonato sul terreno dei rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli , che sono un “posterius” rispetto  alla gestione dei veicoli fuori uso, ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006 (testo unico ambiente).

La cassazione ha quindi confermato la pena complessiva di dieci mesi di arresto e di 12.000 euro di ammenda.

In allegato la sentenza 20/04/2016, n. 16161.

  • Data inserimento: 16.07.16