Area Legno Lapidei: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31.12.2015.

Il 13 marzo u.s. Confartigianato Legno e Arredo e Confartigianato Marmisti, assieme alle altre associazione datoriali di categoria, hanno sottoscritto con FILLEA-Cgil, FILCA-Cisl e FENEAL-Uil l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 25 marzo 2014 scaduto il 31 dicembre 2015

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.

Le norme introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, vale a dire dal 13 marzo 2018.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

 

Campo di applicazione

Il nuovo contratto riguarda i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) dei Settori Legno, Arredo, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei.

Novità importante di questo rinnovo contrattuale è l’estensione dell’applicazione del contratto alle imprese che svolgono SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI. Ai lavoratori dipendenti si applicano i livelli di inquadramento del settore legno. Nella classificazione del personale sono state inserite due specifiche figure professionali:

  • Al livello C “Addetto al trasporto e al coordinamento del servizio di onoranze funebri”
  • Al livello D “Addetto allo svolgimento del servizio di onoranze funebri”

Ricordiamo che, in precedenza, era ammessa l’applicazione del CCNL alle imprese che svolgevano attività di onoranze funebri solo qualora tale attività fosse connessa alle attività di produzione di sarcofaghi o di produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale.

 

Di seguito, sintetizziamo le altre novità dell’accordo.

Con riferimento alla parte economica, l’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) pari a 53 euro al livello D per le imprese artigiane del settore Legno e pari a 56 euro al 5° livello per le imprese artigiane del settore Lapidei. Gli incrementi retributivi saranno erogati in due tranche con decorrenza 1° marzo 2018 e 1° giugno 2018.

Per le piccole e medie imprese gli incrementi concordati sono pari a 63 euro al livello D per il settore Legno e pari a 66 euro al 5° livello per il settore Lapidei che saranno erogati in 2 tranche alle medesime scadenze di cui sopra. Per queste imprese quindi saranno previste specifiche e diverse tabelle retributive.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2016 – 28 febbraio 2018), al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (13.03.2018) verrà corrisposto un importo forfettario una tantum di 150 euro lordi, da erogarsi metà importo con la retribuzione del mese di aprile 2018 e metà con la retribuzione del mese di luglio 2018 (l’importo è unico per tutte le imprese comprese nella sfera di applicazione del CCNL).

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro nel periodo interessato.

Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

L’una tantum è riconosciuto al lavoratore anche caso di dimissioni o licenziamento.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Contratto a tempo determinato:

È riscritta la disciplina dell’istituto, adeguandola alle disposizioni del d.lgs. 81/2015.

Il contratto di lavoro a termine è acausale, non è quindi necessario indicare la giustificazione per l’assunzione a tempo determinato. Rimane tuttavia opportuno indicare la ragione sostitutiva in caso di assunzione per sostituzione di maternità al fine di ottenere lo sgravio contributivo.

Sono rimodulati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:

  • per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 3 lavoratori a termine (in precedenza 2);
  • per le imprese da 6 a 18 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 1 lavoratore a tempo determinato ogni due dipendenti in forza;
  • per le imprese da 19 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 35% (in precedenza 25%) del personale in forza.

Inoltre, è introdotta la totale soppressione degli intervalli temporali nel caso di successione di contratti a termine. In deroga alla normativa di legge, è possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.

 

Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento lavorativo:

È regolamentata una specifica tipologia di contratto a tempo indeterminato con finalità formativa per il reinserimento lavorativo destinato ad alcune categorie di lavoratori over 29 anni disoccupati o svantaggiati. Per essi è previsto un “salario di ingresso” attraverso il sistema del c.d. sottoinquadramento che prevede per la prima metà del periodo una retribuzione inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto, nella seconda metà del periodo una retribuzione inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

 

Apprendistato:

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 12 marzo 2018 si continuerà ad applicare la normativa contrattale previgente.

Per i rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a decorrere dal 13 marzo 2018 trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’accordo di rinnovo.

Il contratto di apprendistato può essere stipulato con i soggetti di età compresa fra i 18 ed i 29 anni di età (fatta eccezione per i soggetti in possesso di qualifica professionale per i quali l’età di assunzione è abbassata a 17 anni) per tutti i profili professionali previsti dal CCNL ad esclusione:

  • dei profili rientranti nella categoria F del settore Legno;
  • dei i profili rientranti nel 7° livello del settore Lapidei.

 

Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e deve contenere, per iscritto e in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale (in precedenza era l’allegazione del PFI era una facoltà, ora è un obbligo contrattuale).

L’accordo di rinnovo conferma la differente durata del periodo di prova per gli apprendisti dei diversi settori a seconda che si tratti di operai o impiegati.

In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un mese, decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza l’obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, retribuendo le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.

La durata minima del rapporto di apprendistato è fissata in 6 mesi

La durata massima è definita in relazione alla qualifica da raggiungere e non può, comunque, eccedere i 5 anni, secondo le seguenti misure:

Settore Legno:

Gruppo 1 (livelli AS, A e B): 5 anni

Gruppo 2 (livelli CE, C e D): 5 anni

Gruppo 3 (livello E): 2 anni e 6 mesi

 

Settore Lapidei:

Gruppo 1 (1°, 2° e 3°): 5 anni

Gruppo 2 (livelli 4° e 5°): 5 anni

Gruppo 3 (livello 6°): 3 anni

 

Impiegati tecnici: la durata è quella del gruppo corrispondente al livello di inquadramento finale

Impiegati amministrativi: durata massima di 3 anni a tutti gli effetti contrattuali e retributivi

 

Per le piccole e medie imprese la durata massima dell’apprendistato per tutti i profili (operai ed impiegati) è di 3 anni (in precedenza 24 mesi) a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli retributivi.

 

I periodi di apprendistato professionalizzante e i periodi di apprendistato di 1° livello (per la qualifica ed il diploma professionale) svolti presso altro datore di lavoro sono computati per intero nella nuova azienda, a patto che riguardino le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Le ore di formazione professionalizzante saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Nel caso di trasformazione del rapporto di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal CCNL per i diversi gruppi di appartenenza. Se la durata del rapporto di apprendistato di 1° livello è pari a quella del contratto di apprendistato professionalizzante, il lavoratore dovrà comunque svolgere un periodo di apprendistato professionalizzante, la cui durata non può eccedere i 12 mesi.

I periodi di apprendistato (di 1° livello e professionalizzante) precedentemente svolti presso altri datori di lavoro sono utili ai fini della progressione retributiva del lavoratore.

Per i contratti di apprendistato stipulati dal 13 marzo 2018 è consentito il computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per eventi che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. malattia, maternità etc.) nonché nei casi di sospensione per crisi aziendale od occupazionale, la durata del rapporto di apprendistato è prorogato per un periodo pari a quello della sospensione, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 15 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario.

Prima della scadenza del rapporto contrattualmente definita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato, indicando le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono utili ai fini della progressione retributiva dell’apprendista.

 

Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.

Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, il CCNL prevede che il Piano formativo individuale deve essere contenuto, per iscritto e in forma sintetica, nel contratto di lavoro.

Il monte ore di formazione tecnico – professionale è fissato in meno di 80 ore medie annue, integrate dall’offerta formativa pubblica, se prevista. Le ore di formazione in materia di sicurezza sono comprese all’interno del monte ore sopra citato. Di conseguenza, un datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un precedente rapporto di apprendistato è esentato dalla sua impartizione, salvo il caso in cui la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio.

Nel caso di apprendistato part-time, le ore di formazione di tipo professionalizzante non saranno riproporzionate.

Per l’attivazione del contratto di apprendistato deve essere individuato dall’azienda un referente aziendale, che sarà indicato anche nel PFI. Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.

Con riferimento al trattamento normativo agli apprendisti si applicano le disposizioni del CCNL dettate per gli operai e gli impiegati in materia di ferie e gratifica feriale.

Per quanto riguarda il trattamento economico per la malattia e l’infortunio il CCNL conferma la specifica disciplina per gli apprendisti già prevista dal precedente CCNL del 24.03.2014.

Per quanto riguarda il recesso dal rapporto di apprendistato, il CCNL prevede che in caso di dimissioni dell’apprendista prima della scadenza del periodo di apprendistato si applicano il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva prevista dal contratto.

All’apprendista confermato in servizio, il periodo di apprendistato

 

Orario di lavoro

Viene elevato il monte ore annuo di flessibilità previsto dall’art. 30, passando da 96 ore a 104 ore annue.

 

Assistenza sanitaria integrativa:

confermata la quota di contribuzione a SANARTI di euro 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25 mensili a titolo di E.A.R. per 13 mensilità.

Viene estesa l’iscrizione al fondo anche ai familiari dei lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di impresa, ai soci ed ai collaboratori.

Si fa comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Ente Bilaterale (EBAV) e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo si ricorda che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, la contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissata in 8,75 euro mensili. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.

 

In allegato il testo dell’accordo di rinnovo.

  • Data inserimento: 19.03.18