Alternanza scuola-lavoro: la regione Veneto ha realizzato per le aziende una nota informativa in materia di sicurezza sul lavoro

Vengono date indicazioni riguardanti la valutazione dei rischi e il DVR, la formazione, l’informazione, gli obblighi e divieti per lo studente, i Dispositivi di Protezione Individuale e per la sorveglianza sanitaria

Con riferimento al meccanismo dell’Alternanza scuola lavoro, la Regione Veneto ha pubblicato una nota informativa contenente indicazioni per le imprese che accolgono studenti, anche con una particolare attenzione per quanto riguarda l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La nota informativa per le aziende è stata elaborata dal gruppo SPISAL del sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole.

Da tale nota informativa emerge che, durante l’attività” gli studenti in Alternanza scuola lavoro sono equiparati ai lavoratori e quindi sono soggetti a tutte le previsioni della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tale condizione non costituisce comunque rapporto di lavoro.

Valutazione dei rischi per lo studente

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per lo studente viene precisato che nel DVR l’azienda ospitante deve indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente.

Per mansioni affidate allo studente l’azienda deve valutare i rischi con la collaborazione del Medico competente, ove previsto, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;

attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;

movimentazione manuale dei carichi;

sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;

pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione del lavoro;

situazione della formazione e dell’informazione degli studenti.

Formazione

La nota informativa precisa che la formazione generale e specifica devono essere erogate agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi di Alternanza scuola lavoro. Quindi l’istituto scolastico deve avere già provveduto a tale formazione.

Il soggetto ospitante può chiedere informazioni sul percorso formativi svolto dallo studente per capire se vi è la necessità di completare la formazione sui rischi specifici delle mansioni che assegnerà allo studente illustrati nel proprio DVR.

Informazione

Il Datore di lavoro dell’azienda ospitante deve provvedere a fornire allo studente l’informazione (articolo 36 del decreto legislativo n. 81/2008 – Informazione ai lavoratori) in merito alla propria organizzazione del lavoro.

Viene inoltre consigliato di informare la ditta ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute (allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie,….), concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d’urgenza.

Obblighi e divieti per lo studente

Viene data l’indicazione affinché l’azienda ospitante ricordi alla scuola e allo studente i principali doveri e divieti, tra i quali a titolo esemplificativo:

obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartire dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale:

obbligo di utilizzo appropriato dei DPI messi a disposizione;

obbligo di indossare abbigliamento adeguato;

obbligo di segnalare immediatamente eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;

divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;

divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;

divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;

divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanza stupefacenti;

divieto per i soggetti minori di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici;

divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto.

Per la gestione di quanto sopra evidenziato a titolo esemplificativo, la nota informativa suggerisce all’azienda di predisporre un’apposita procedura che fornisca allo studente e al personale azienda tutte le informazioni utili.

Inoltre viene ricordato che la normativa sull’Alternanza scuola lavoro prevede che l’azienda ospitante individui un tutor aziendale. Oltre a questa figura l’azienda potrebbe prevedere anche una figura di affiancamento allo studente, necessaria in caso di particolari lavori (sono citati i riferimenti normativi) che possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale anche in ambienti di lavoro privati, purché “sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione”.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La nota informativa precisa che per i DPI è compito del soggetto ospitante decidere, sulla base del DVR, se lo studente debba indossare i DPI durante l’attività, e in tal caso fornirli. Anche in questo caso viene consigliata una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.

Sorveglianza sanitaria

L’obbligo della sorveglianza sanitaria (visita preventiva) va verificato caso per caso, in relazione al DVR aziendale. Se risulta che l’attività svolta dallo studente è soggetta a sorveglianza sanitaria, è necessario che sia il Medico competente dell’azienda a afre il controllo sanitario.

La nota informativa evidenzia però che per lo sviluppo temporale che caratterizza l’Alternanza scuola lavoro (massimo 400 ore in tre anni), e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, difficilmente l’attività lavorativa svolta dallo studente determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

Qualora gli studenti di alcuni istituti tecnici o professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell’istituto scolastico, e siano già in possesso d un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico competente della scuola, l’azienda ospitante, tramite il proprio Medico competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nell’azienda, garantendo eventualmente all’effettuazione di accertamenti integrativi.

 

In allegato si riporta la nota informativa della regione del veneto del 27/02/2018.

 

Informazioni possono essere chieste al settore Sicurezza di Confartigianato Vicenza.