ALIMENTAZIONE: DAL 1/1/2022 IN VIGORE L’OBBLIGO DI ETICHETTATURA PER LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI

Il decreto legislativo 116/2020 impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati al fine di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per individuare la corretta natura dei materiali che li compongono e la destinazione finale dei rifiuti da imballaggio.

In pratica è necessario che su ogni packaging vengano indicati:

  1. la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);
  2. il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti;
  3. i codici dei materiali, se esistenti (conformemente alla decisione della Commissione 1997/129);
  4. la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.

Il provvedimento concede un periodo di moratoria utile a adattare gli impianti stampa, ma anche la possibilità di smaltire le scorte, stabilendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale dell’imballaggio possano essere commercializzati, anche dopo il 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento.

Nel mese di maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato una nota esplicativa con la quale si fa luce su alcuni aspetti della normativa:

Corretta individuazione dei soggetti responsabili

Su tale punto il MITE ha chiarito che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati a identificare correttamente il materiale di cui l’imballaggio è composto, e ad individuare (ove possibile) la codifica alfa numerica prevista, garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.
L’obbligo di etichettatura tuttavia, non ricade integralmente in capo al produttore del packaging, ma ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi, ovvero anche sui responsabili di etichettatura, siano essi industrie produttrici di beni o distributori a marchio. Questa interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi: il principio di responsabilità condivisa. In questo senso è importante che l’utilizzatore di imballaggi chieda al proprio fornitore/produttore di imballaggi tutte le informazioni che servono per una corretta etichettatura.

Modalità di fornitura delle indicazioni sugli imballaggi neutri

La nota ministeriale prevede inoltre una alternativa all’etichettatura con stampa o etichette adesive sugli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto, sui quali un passaggio macchine per la stampa delle sole indicazioni di smaltimento sarebbe eccessivamente oneroso. 
In tali casi è possibile adottare soluzioni alternative alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso: il produttore può inserire tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Cosiddetti “preincarti”, cioè gli imballaggi a peso variabile

Anche in riferimento ai “cd. preincarti” (cioè agli imballaggi a peso variabile spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio per il confezionamento in loco del prodotto alimentare), sussistono secondo il Ministero “evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo di etichettatura, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura, sia perché molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita”.

Per queste tipologie di imballaggio, l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto quando tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Utilizzo di strumenti digitali

Il MITE riconosce che si potrà fare ricorso a strumenti digitali per la fornitura delle indicazioni ambientali anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità <125 ml o superficie maggiore <25 cm2) o con spazi stampati limitati.
Infine il MITE si è espresso merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo, consentendo alle aziende di privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet).

Per quesiti e richieste chiarimenti (soci Confartigianato Vicenza) inviare mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per approfondimenti e documentazione è utile consultare anche il sito del CONAI
https://www.etichetta-conai.com/

  • Data inserimento: 17.12.21