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retributiva dell’10% (per le ore spostate o in aumen-to).

L’azienda, per la trasformazioni da tempo pieno a tem-po parziale dà la precedenza alle richieste fondate su gravi motivi familiari e/o personali, e dovrà concedere il part time nel caso sia richiesto da lavoratori affetti da gravi patologie.

Contratto a tempo determinato:

Fermo restando la previsione di legge che regola il ri-corso al contratto a termine (ragioni tecnico-produt-tive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni esplicitano le seguenti causali:

a) sostituzione di personale con diritto alla conserva-zione del posto (malattia, maternità, aspettativa, fe-rie….);

b)sostituzione di lavoratori assenti per attività di for-mazione;

c) per esigenze di carattere stagionale;

d)punte di intensa attività derivate da richieste di mer-cato che non sia possibile evadere con il normale po-tenziamento produttivo per la quantità e/o specifici-tà del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; e) incrementi di produttività, di confezionamento del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

f) esigenze di mercato di tipologia di prodotti diversi dalla normale produzione;

g)esigenze di professionalità diverse da quelli presenti in azienda per commesse particolari.

Per le ipotesi a) e b) è consentito l’ affiancamento , sia prima che dopo il periodo di sostituzione, per un mas-simo totale di 120 giorni di calendario.

A livello regionale potranno essere individuate altre casistiche di assunzione a tempo determinato.

Limiti numerici : Nelle imprese della meccanica fino a 5 dipendenti (apprendisti e contratti di inserimento com-presi) è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termi-ne; con più di 5 dipendenti è consentito di assumere a termine 3 lavoratori.

Nelle imprese orafe e odontotecniche fino a 4 dipen-denti è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termi-ne; da 5 a 10, 4 lavoratori a termine; nelle imprese con più di 10, 1 lavoratore a termine ogni 2 in forza. Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati ai sen-si di cui ai punti a), b) e c) e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, da detti limiti sono comunque esenti le aziende nella fase di avvio dell’attività.

Viene specificato che il contratto a termine può ripeter-si con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulterio-re contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.

I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine.

Contratto di inserimento:

viene introdotta la regolamentazione del contratto di inserimento che definisce in 24 ore la relativa forma-zione teorica e specifica la possibilità di inserire il lavo-ratore ad un livello d’inquadramento inferiore rispetto a quello finale: due livelli inferiori per metà del periodo e un livello inferiore per l’altra metà.

Apprendistato assunti dal 16 giugno u.s. (normativa co-mune ai tre settori) :

per tutti i settori (meccanica, installazione di impianti, orafi ed odontotecnici) per gli apprendisti dai 18 ai 29 anni (e diciassettenni se con qualifica professionale)

assunti dal 16 giugno 2011 valgono le nuove dispo-sizioni di seguito sintetizzate e disposte ai sensi della L.276/2003 ( apprendistato professionalizzante ). Solo per gli apprendisti minorenni continueranno a va-lere le precedenti disposizioni contrattuali antecedenti l’introduzione del professionalizzante.

Al contratto di apprendistato va allegato il piano for-mativo individuale contenente la specifica formazione teorica. Nel Veneto la definizione del piano formativo e quella della formazione teorica seguono la vigente procedura della Regione a disposizione presso il sito di Veneto Lavoro. Nomina di un Tutor come previsto dal DM del 2000.

Periodi di prova: 2 mesi (per malattia insorta durante il periodo di prova, l’apprendista ha la conservazione del posto per 1 mese).

L’apprendistato professionalizzante è previsto per ope-rai – impiegati – intermedi per tutte le qualifiche di ar-rivo ricomprese nei livelli dal 5° al 1° (anche 1°S per gli odontotecnici).

Durata del tirocinio: 1° gruppo (livelli di arrivo dal 3° al 1°, 1°S odontotecnici) 5 anni e 6 mesi; 2° gruppo (li-velli di arrivo 4° e 5°) 5 anni.

La durata è ridotta di 6 mesi per gli apprendisti in pos-sesso di titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da conseguire (di 12 mesi se in possesso di laurea) e per lavoratori che nella stessa impresa hanno avuto periodi di stage di almeno 6 mesi.

Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, materni-tà, . .ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comporta-no, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superiora i 15 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e pari proroga

della sua durata.

La retribuzione tabellare dell’apprendista è fissata in percentuale su quella del livello finale di uscita (paga base contingenza EDR). Inoltre all’apprendista spetta per intero l’ERR.

Per il trattamento di malattia ed infortunio vedasi quanto previsto per operai ed impiegati.

Alla fine dell’apprendistato il periodo di tirocinio sarà computato nell’anzianità di servizio, ai fini degli istituti di legge e contrattuali.

Apprendisti assunti fino al 15 giugno 2011:

- Per gli apprendisti dei settori orafi e odontotecnici assunti fino al 15 giugno 2011 valgono e continua-no, fino alla fine del tirocinio, le disposizioni previste dalla precedente disciplina contrattuale dell’appren-distato non professionalizzante.

- Per gli apprendisti del settore meccanica assunti fino al 30.06.2010 valgono e continuano, fino alla fine del tirocinio, le disposizioni previste dalla preceden-te disciplina contrattuale dell’apprendistato non pro-fessionalizzante

- Per gli apprendisti del settore meccanica assunti dal 01.07.2010 al 15 giugno 2011 con la disciplina dell’apprendistato professionalizzante già prevista nel Veneto dalla contrattazione regionale, valgono e continuano fino alla fine del tirocinio le disposizioni di tale disciplina.

Assistenza sanitaria integrativa: nuovo l’articolo che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fon-do al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato o con contratto a ter-mine di almeno 12 mesi, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. E’ previsto che il nuovo contributo decorrerà solo dal momento in cui vi sarà la costituzione effettiva del Fondo.

8 InformaImpresa Venerdì 1 luglio 2011

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