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quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodot-ti agricoli e alimentari, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di - 30 giorni a partire dall’ultimo giorno dal mese di ri-cevimento delle relative fatture per i prodotti dete-riorabili;

- 60 giorni per tutte le altre merci.

Nel caso di consegna di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenziati occorre emettere fatture di-stinte per prodotti con medesimi termini di pagamen-to.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso legale di interesse è pari al tasso di riferimen-to come defnito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori 2 punti percentua-li. Per determinare correttamente l’importo degli inte-ressi il creditore deve certifcare validamente la data di ricevimento della fattura e ciò è consentito solo nel caso di consegna della fattura a mano, di spedizione a mezzo di raccomandata con a/r, di posta certifcata (PEC) di impiego del sistema EDI o dio strumenti ana-loghi, quale la fattura elettronica.

In mancanza di tale certezza la data di ricevimento coincide salvo prova contraria con la data di consegna dei prodotti.

Nel caso di contestazioni anche parziali rispetto all’adempimento della fornitura di prodotti, è vietato negare il pagamento dell’importo pattuito.

Occorre precisare che per quanto riguarda i termini le-gali di pagamento le parti possono concordare un ter-mine più breve ma non anche più lungo di quello def-nito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERA-TIVA che limita inderogabilmente, sotto questo proflo, l’autonomia negoziale (ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile).

- Prodotti o merci deteriorabili

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i: - prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine mi-nimo di conservazione non superiore a sessanta gior-ni;

- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un pe-riodo superiore a sessanta giorni;

- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fsico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppu-re pH uguale o superiore a 4,5; - tutti i tipi di latte.

- Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

a) relativi alla stipula del contratto in forma scritta so-no puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;

b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.

c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamen-to sono puniti con sanzione amministrativa da euro

500 a euro 5.000.

L’entità della sanzione è determinata in ragione del fat-turato aziendale e della misura dei ritardi.

- Controlli

Sull’applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affdate alla Autorità garante per la con-correnza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra im-prese, con il potere di intervenire “d’uffcio o su segna-lazione di qualunque soggetto interessato” avvalendosi anche del supporto operativo della Guardia di fnanza.

- Entrata in vigore

Tutti i contratti stipulati a partire dal 24 ottobre 2012 sono soggetti alla nuova normativa.

Per quanto riguarda quelli stipulati anteriormente al 24 ottobre 2012 debbono essere adeguati non oltre la data del 31 Dicembre 2012 relativamente alla forma scritta ed al contenimento degli elementi essenziali so-pra citati ; invece gli stessi debbono rispettare il divieto di pratiche commerciali sleali e l’obbligo dei termini di pagamento a partire dal 24 ottobre 2012.

SISTEMI E CATEGORIE

36 Trasporto merci. Importanti aggiornamenti:

pagamento per via telematica del contributo Albo Autotrasportatori 2013; calendario divieti di circolazione 2013; nuovo sistema di classificazione rischio per le imprese di autotrasporto; servizio di assistenza legale.

Pagamento per via telematica del contributo

Albo Autotrasportatori 2013

Si informa che per il 2013 l’unica modalità con cui è possibile pagare il contributo è quella telematica. I Punto impresa degli uffci mandamentali di Confar-tigianato Vicenza sono a disposizione di chi non fosse dotato di idonei strumenti informatici e/o fosse impos-sibilitato a procedere direttamente al pagamento della quota albo. Le aziende che vorranno usufruire del ser-vizio fornito gratuitamente da Confartigianato Vicenza, devono presentarsi quanto prima possibile e comunque non oltre il 20 dicembre p.v. al Punto impresa del pro-prio mandamento di riferimento muniti della seguente documentazione:

- Allegato A) completamente compilato con allegate fotocopie dei libretti di circolazione;

- Carta di credito Visa o Mastercard (in questo caso portare con sé anche il CODICE TITOLARE che si tro-va negli estratti conto della carta di credito e la pas-sword della stessa carta abitualmente utilizzata) o Bancoposta o Bancoposta imprese o Postepay o Po-stepay impresa o contanti (in base alla presunta cifra da versare preventivamente calcolata).

Calendario Divieti di circolazione 2013

Si è tenuto il 22 novembre scorso un incontro presso il Ministero dei Trasporti per discutere sulla bozza di de-creto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti rela-tivo al calendario dei divieti di circolazione per il 2013. I rappresentanti del Ministero hanno illustrato la bozza del provvedimento che è stata predisposta sulla falsa-riga del calendario dello scorso anno, a seguito delle modifche introdotte dal decreto 22 maggio 2012, con il quale erano state abolite alcune giornate di divie-

14 InformaImpresa Venerdì 14 dicembre 2012

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