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a) Imprese industriali, qualora non ricorrano le condizio-ni per l’utilizzo degli strumenti ordinari in quanto non operano oppure sono esauriti;

b)Aziende artigiane (L. 443/85), ivi comprese quelle ri-entranti nel campo di applicazione dell’art.12, c. 1, L. 223/1991 c) Imprese del terziario

d) Imprese cooperative (comprese trasporto e facchinag-gio e in particolare le imprese cooperative sociali di tipo “B” a prescindere dal settore di attività; e) Studi professionali

f) Altri datori di lavoro diversi da quelli di cui al punto 1.2

1.2 Datori di lavoro esclusi dal trattamento

1 Restano escluse dall’intervento le seguenti categorie di datori di lavoro

a)Aziende agricole; b) Imprese del credito e dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei la-voratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del set-tore, comunque prive di tutele; c) Imprese dello spetta-colo; d) Datori di lavoro domestico; e) Imprese armato-riali; f) Compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore

1.3 Lavoratori benefciari

1. Possono benefciare dell’integrazione salariale i lavo-ratori subordinati dei datori di lavoro ammessi al tratta-mento, con le seguenti qualifche:

a) operai; b) impiegati; c) quadri; d) apprendisti; e) lavo-ratori assunti con contratto di inserimento; f) soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; g) la-voratori somministrati; h) lavoranti a domicilio, mono-commessa.

2. E’ necessario che il lavoratore abbia una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente

3. per i somministrati si computano,i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli appren-disti passati in qualifca si computa anche il periodo di apprendistato.

1.4 Lavoratori esclusi

1. Restano esclusi dal trattamento di integrazione sala-riale in deroga:

a) dirigenti; b) lavoratori domestici; c) collaboratori co-ordinati continuativi; d) soci delle cooperative con rap-porto di lavoro non subordinato

4. Presupposti e cause di intervento 2.1 Presupposti

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono pertanto:

a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al-le dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga;

b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste dalla legge ri-guardanti l’unità produttiva in cui è inserito il lavora-tore;

c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzio-nata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o gior-nate in cui per legge o per contratto sarebbe spetta-ta;

d) ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorati-va oppure, per gli esuberi dichiarati nel verbale di con-sultazione sindacale, il piano di gestione delle ecce-denze. Il piano di gestione delle eccedenze dovrà es-sere accompagnato dall’impegno dell’impresa di co-fnanziare (nella misura di almeno un terzo) le misure regionali che favoriscano la ricollocazione lavorativa dei lavoratori in esubero, fatte salve comprovate con-

dizioni di diffcoltà fnanziarie dell’impresa;

e) la mancanza o l’esaurimento, per almeno un lavora-tore, degli istituti di tutela al reddito per i casi di so-spensione dal lavoro, di cui all’art. 19, c.1,lett. a) b) e c) della l. 2/2009, ivi compreso il caso di esaurimento dei fondi della bilateralità.

2.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga

1. La legge n. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla cig in deroga. Altre causali saranno oggetto di accordo qua-dro in sede regionale integrativo delle presenti Linee guida che ne defnisce i presupposti, condizioni, dura-ta e modalità di accesso, nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Unità crisi aziendali, territoriali e settoriali prevista dal DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011.

2. La situazione di crisi aziendale e/o occupazionale si manifesta nei seguenti casi:

a) crisi di mercato; b) mancanza di lavoro; c) mancanza di commesse o di ordini; d) mancanza di materie prime; e) altri eventi imprevisti ed improvvisi (es. calamità na-turali etc.).

3. Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell’attività lavorativa.

4. E’ altresì escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa, con o senza pro-cedura concorsuale, fatta salva la prosecuzione della CIG in deroga qualora la cessazione dell’attività avvenga nel corso di un periodo di CIG in deroga già concesso. In questo caso il periodo di CIG in deroga potrà essere pro-seguito fno alla scadenza inizialmente concessa.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, potrà inoltre essere concesso un periodo di CIG in deroga: per un massimo di 90 giornate per consentire l’accesso ad altro ammortizzatore nazionale, prorogabili di altre 90 giornate in caso di motivata necessità (c.d. passe-rella);

- per un massimo di 180 giornate esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative in ordine alla continuazione o alla ripresa dell’attività produttiva ed alla conservazione, anche parziale, dei rapporti di lavoro in atto, derivanti quali conseguenza dalla acquisizione dell’impresa o di parti della stessa da parte di terzi.

- Per un massimo di 120 giornate al fne di favorire il completamento del piano di gestione dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione al termine del pe-riodo di concessione del trattamento di integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, purché non abbia usufruito di CIG in deroga nel periodo antecedente alla CIGS.

3. Misura e durata del trattamento 3.1 Misura dell’indennità

1. L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe, spettata ai lavo-ratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 ed il limite orario contrattuale. La misura è erogata nel limite del massimale retributivo mensile.

2. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l’isti-tuto della CIGO, compatibimente ai settori e/o alle man-sioni per le quali, per effetto di normative di legge o di contratto vengono utilizzati regimi di orario discontinui.

3. Per i lavoranti a domicilio monocommessa di cui al punto 1.3 verranno integrate le ore / giornate, su com-puto mensile della differenza tra le ore / giornate svolte in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse

3.2 Durata complessiva del trattamento

1. Per i lavoratori, compresi gli apprendisti, dei datori di

InformaImpresa 10 Venerdì 16 dicembre 2011

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