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Per il cessionario o com-mittente l’IVA è detraibile al momento di effettuazio-ne dell’operazione, a pre-scindere dal momento del pagamento del corrispet-tivo

Per il cessionario l’IVA è detraibile dal momento del pagamento del cor-rispettivo

Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regi-mi speciali di applicazione dell’IVA e quelli che opera-no con il reverse charge

Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di re-gimi speciali di appli-cazione dell’IVA e quel-li che operano con il re-verse charge L’IVA diviene comunque

esigibile decorso un anno dal momento di effettua-zione dell’operazione (sal-vo il caso in cui il cessiona-rio o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali )

L’IVA diviene comunque

esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’ope-razione (salvo il caso in cui il cessionario o committente sia sta-to assoggettato a pro-cedure concorsuali o a procedure esecutive)

2. L’OPZIONE: RINVIO

Il nuovo regime ha carattere opzionale e riguarda tutte le operazioni eseguite, attive e passive (tranne le ope-razioni espressamente escluse, quali quelle rese nei confronti di privati consumatori o rese a soggetti in re-gime di reverse charge).

A differenza del sistema di cui al citato articolo 7 del D.L. n. 185/2008, che si riferiva a singole operazioni, la nuova disposizione introduce quindi un vero e proprio regime che riguarda l’intera attività realizzata dal sog-getto interessato.

L’opzione, e la relativa revoca, saranno disciplinate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ancora non emanato.

Come previsto dall’articolo 6 del decreto, l’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ov-vero in caso di inizio attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa (ai sensi dell’articolo 6, comma 3, de-creto ministeriale).

Poiché l’articolo 8 del decreto dispone che il regime si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° di-cembre 2012, la relazione di accompagnamento al de-creto chiarisce che limitatamente all’anno 2012 l’op-zione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

3. PROFILI SOGGETTIVI

Il regime si applica nell’ipotesi in cui sia il cedente che il cessionario/committente agiscano nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Sono escluse dal regime, pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sog-getti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti e professioni, come previsto espressamente dall’articolo 2, lett. b, del decreto ministeriale.

Poiché tale condizione era presente anche nel previ-gente sistema, si potrebbero ritenere ancora validi i se-guenti chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha già

fornito con la circolare n. 20/E/2009. In particolare: a) imprenditore individuale e lavoratore autonomo. Le persone fsiche titolari di un’impresa individuale o esercenti arti o professioni possono effettuare ac-quisti sia in veste di soggetto passivo, che di privato consumatore: solo gli acquisti effettuati da tali sog-getti nell’esercizio d’impresa, arte o professione con-sentono al cedente o prestatore di esercitare l’opzio-ne per il differimento dell’esigibilità;

b) enti non commerciali. Gli enti non commerciali, poi-ché possono svolgere anche attività commerciale non prevalente rispetto a quella istituzionale, qualo-ra operino nell’esercizio d’impresa ed effettuino ces-sioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel ter-ritorio dello Stato nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA, possono avvalersi dell’esigibilità differi-ta. Analoga considerazione deve valere nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale, che agisce nell’esercizio d’impresa, si pone come cessionario del bene o com-mittente.

4. IL LIMITE DI VOLUME DI AFFARI

Il cedente deve aver realizzato un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro.

Il più ampio limite di volume di affari (il precedente re-gime prevedeva un limite di volume di affari a 200.000 euro) consente l’utilizzo del regime da parte di una pla-tea molto più estesa di soggetti.

Come chiarito nell’articolo 1, comma 1, del decreto mi-nisteriale, e analogamente al precedente regime, il li-mite del volume di affari di 2 milioni di euro deve esse-re riferito al precedente anno solare.

Inoltre, in caso di inizio attività , il soggetto passivo de-ve prevedere di realizzare nell’anno in corso un volume di affari non superiore al predetto limite.

5. I CASI DI ESCLUSIONE DAL REGIME

Il cedente, per poter applicare il regime, non deve avva-lersi di regimi speciali di applicazione dell’IVA. Tale condizione, prevista espressamente dall’articolo 32-bis, comma 1 ed analoga al precedente regime, è altresì ribadita dall’articolo 2 del decreto ministeriale attuativo.

Può, quindi, ritenersi valido il chiarimento già fornito nella circolare n. 20/E/2009, secondo cui i regimi spe-ciali di applicazione dell’IVA esclusi sono i seguenti: - regime monofase (vendite sali, tabacchi e fammiferi, editoria, telefonia pubblica e rivendita di documen-ti di trasporto e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);

- regime del margine per beni usati (art. 36 D.L. n. 41/95);

- regime delle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/72).

Si ritiene che il regime dell’IVA per cassa possa invece essere applicato ai seguenti regimi:

- dell’agricoltura (che prevede la forfetizzazione della detrazione in misura pari alle percentuali compensa-tive),

- dell’agriturismo (che benefcia della detrazione for-fetaria dell’IVA riducendo il tributo relativo alle ope-razioni imponibili effettuate in misura pari al 50% del suo ammontare),

- degli intrattenimenti e delle associazioni non lucra-tive (prevede che l’imposta ammessa in detrazione corrisponda ad una percentuale dell’imposta sulle operazioni imponibili).

6 InformaImpresa Venerdì 30 novembre 2012

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