InformaImpresa 21/2014 - page 7

(IR21) è
pari o superiorea€20,66
. Se l’importo su cui
commisurare l’acconto non è superiore a € 20,66 l’ac-
contonon è dovuto.
L’acconto è da versare in2 rate:
-
la prima, pari al 40,6%
, entro il termine per il versa-
mento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei
redditi dell’annoprecedente.
-
laseconda,parial residuo (60,9%)
,entro l’1.12.2014
se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero
entro l’11°mese dell’esercizio).
Se l’importodel 1°accontononè superiorea€103,00,
il versamentoèeffettuato inunica soluzioneentro il 1°
dicembre2014.
CONTRIBUENTIMINIMI
Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva do-
vuta dai contribuenti minimi va effettuato conmodali-
tà analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, il
versamentonon va effettuato, va effettuato inun’unica
soluzione ovvero in 2 rate. L’acconto è pari al 100%
dell’imposta sostitutivadovutadi cui al rigoLM14del
Modello UNICO 2014 come di seguito schematizza-
to:
- pari a€51,65 : non è dovutonessun acconto;
- tra € 51,65 e € 257,52, l’acconto è dovuto nellami-
sura del 100% e va versato in unica soluzione entro
il 1° dicembre prossimo;
- da€257,52, l’acconto calcolato va versato indue ra-
te:
- laprima (40%del 100%), entro il termineper il ver-
samentodel saldodelle imposte sui redditi dell’anno
precedente;
- la seconda, entro il 1° dicembre2014 calcolata per
differenza tra il 100% di rigo LM14 e la prima rata
versata a giugno/luglio/agosto.
1.Minimi nel 2013enel 2014
I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi
nel 2013 continuando ad applicarlonel 2014, versano
l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse
modalità previste per l’IRPEF.
2.“Exminimi 2013”
I soggetti minimi fino al 2013, nel 2014 possono aver
adottato:
- il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3,
DLn. 98/2011;
- il regime ordinario (contabilità semplificata).
Detti soggetti:
determinano il reddito 2014 nei modi ordinari assog-
gettando lo stesso ad IRPEF, con le consuetemodalità;
sono tenuti al versamento dell’acconto 2014 dell’im-
posta sostitutiva (codice tributo “1793” e “1794”). Tale
importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro
RNdelmod. UNICO2015PF.
3. Minimi dal 2014
I soggetti che:
- hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per op-
zione) il regime ordinario;
- dall’1.1.2014, essendo scaduto il triennioobbligato-
riodel regimeordinario, hannoadottato il regimedei
minimi;
possono determinare l’acconto 2014 sia con il metodo
storico che con ilmetodoprevisionale.
Si ritiene chedetti soggetti, inapplicazionedelladisci-
plina generale inmateria di versamento degli acconti,
non siano tenuti al versamento dell’acconto dell’impo-
sta sostitutiva 2014 in mancanza della base di riferi-
mento.
Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente ricorrere
al metodo previsionale posto che dal 2014 il reddito
derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IR-
PEFma ad imposta sostitutiva.
CEDOLARESECCA
Il reddito
derivante dalla locazione di fabbricati abita-
tivi
può,
dietro opzione
, essere assoggettato a “cedo-
lare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone
fisiche.
Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad ir-
pef.
Se l’
opzione
per la cedolare secca è avvenuta con de-
correnza
dal 01.01.2014, sarà possibile escludere dal
calcolo dell’acconto Irpef
tutto il reddito fondiario di
tale fabbricato.
Se invece la
cedolare secca è applicabile solo per una
parte dell’anno
, sarà possibile
escludere dal calcolo
dell’acconto Irpef solo il reddito fondiario2013 corri-
spondente adettaparted’anno.
Per chiariremeglio, proponiamo il seguente esempio:
Il Sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abi-
tativoapartiredal 1.08.2011. Il canoneannuoèpari a
4.800. Nel 2014 il sig. Rossi nonha effettuato l’opzio-
ne per la cedolare secca.
Indata1.8.2014 il SigRossi haoptatoper l’applicazio-
ne della cedolare secca.
Nel calcolo dell’acconto 2014 applicando il
metodo
previsionale
il sig. Rossi escluderà dalla base impo-
nibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2013 al
31.12.2013.
(4.800–240per detrazione5%) =4.560
4.560 : 12 x5 ) =1.900
Calcolerà perciò l’acconto Irpef su un imponibile pari a
€2.660 (4.560–1.900)
Non verserà l’accontodella cedolare secca.
Nel caso in cui l
’annodi primaapplicazionedella cedo-
lare
secca sia anche il
primo anno di possesso dell’im-
mobile, l’accontononèdovuto.
In caso di
revoca della cedolare secca,
è possibile de-
terminare l’acconto dovuto per il periodo d’imposta di
uscita dalla cedolare con ilmetodoprevisionale.
L’acconto2014 è stabilito inmisura pari
al 95%
.
L’accontodella cedolare secca vaversato inunica solu-
zione o in due rate,
seguendo lemedesime regole sta-
biliteper l’acconto irpef.
Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera €
51,65, l’accontonon è dovuto.
Se l’acconto è:
- inferiorea257,52, si versa inunica soluzioneentro il
1° dicembre2014;
- pari o superiore a257,52 si versa indue rate di cui:
- la prima rata calcolata nella misura del 40% del
95%;
- la seconda calcolata per differenza, tra il 95% e
quanto versatoquale prima rata.
RAVVEDIMENTOOPEROSO
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto
comporta una sanzione del 30%. E’ possibile ricorrere
al ravvedimentooperoso versando la sanzione ridotta:
- dello0,2%per ogni giornodi ritardo se il pagamento
avvieneentro14giorni dalla scadenzadel 1°dicem-
bre;
- del 3% ,se il pagamento avviene a partire dal 15
giorno successivo alla scadenza,ma entro30giorni;
- del 3,75%, se il pagamento è eseguito decorsi 30
giorni dalla scadenzadel 01/12 e comunque entro il
termine per la presentazione di Unico2015.
Sonodovuti anchegli interessi nellamisuradel 1%an-
nuo.
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Venerdì
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novembre
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