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trollate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
2)
“idrofluorocarburo”
, un composto organico formato
da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non
ha più di sei atomi di carbonio;
3)
“perfluorocarburo”,
un composto organico formato
unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non
ha più di sei atomi di carbonio;
4
) “
potenziale di riscaldamento globale”,
il potenziale di
riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto
serra rispetto a quello dell’anidride carbonica. Il poten-
ziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla
base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un
chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di
CO2. I dati relativi al GWP elencati nell’allegato I so-
no quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione
(TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambia-
menti climatici (“Valori 2001 IPCC GWP”);
5)
“preparato”,
ai fini degli obblighi imposti dal presente
regolamento, esclusa la distruzione, una miscela com-
posta da due o più sostanze di cui almeno una sia un
gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il po-
tenziale di riscaldamento globale complessivo del pre-
parato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento
globale del preparato è determinato conformemente
alla parte 2 dell’allegato I;
6)
“operatore”,
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; uno Stato membro può, in circo-
stanze specifiche e ben definite, considerare il proprie-
tario responsabile degli obblighi dell’operatore
(il rego-
lamento approvato con il DPR 27/01/2012, n. 43, stabili-
sce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto
è considerato operatore qualora non abbia delegato ad
una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento
tecnico dello stesso);
7)
“immissione in commercio”,
la fornitura o messa a di-
sposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità,
contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o appa-
recchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o
il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende
l’importazione nel territorio doganale della Comunità;
8)
“uso”
, l’impiego di gas fluorurati ad effetto serra nel-
la produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di
prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente re-
golamento;
9)
“pompa di calore”,
un dispositivo o impianto che
estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra
e fornisce calore;
10)
“sistema di rilevamento delle perdite”,
un dispositivo
tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rileva-
mento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra
che avverta l’operatore in caso di perdita;
11
)
“sistema ermeticamente sigillato”,
un sistema in cui
tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente
fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessio-
ne permanente analoga, che può comprendere punti di
accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una
riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano
un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi
annui sotto una pressione di almeno un quarto della
pressione massima consentita;
12)
“contenitore”,
un prodotto destinato principalmente
al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad ef-
fetto serra;
13)
“contenitore non ricaricabile”,
un contenitore pro-
gettato per non essere ricaricato e utilizzato per la ri-
parazione, la manutenzione o il riempimento di appa-
recchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria o
pompe di calore o dei sistemi di protezione antincen-
dio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio
o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra;
14)
“recupero”,
la raccolta e lo stoccaggio di gas fluoru-
rati ad effetto serra provenienti, per esempio, da mac-
chine, apparecchiature e contenitori;
15)
“riciclaggio”,
il riutilizzo di un gas fluorurato ad ef-
fetto serra recuperato previa effettuazione di un pro-
cesso di depurazione di base;
16)
“rigenerazione”
, il ritrattamento di un gas fluorurato
ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere
un determinato standard di rendimento;
17)
“distruzione”,
il processo tramite il quale tutto un
gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello
stesso viene permanentemente trasformato o decom-
posto in una o più sostanze stabili che non sono gas
fluorurati ad effetto serra;
18)
“applicazione o apparecchiatura fissa”,
un’applicazio-
ne o apparecchiatura che di norma non è in movimento
durante il suo funzionamento;
19)
“aerosol a fini ludico-decorativi”,
aerosol immessi sul
mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi
di scherzo e di decorazione quali elencati nell’allegato
della direttiva 94/48/Ce.
Regolamento (CE) n. 1493/2007
Relazione che deve essere presentata dai produttori,
importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad
effetto serra
Parte 2 – Definizioni
Gas fluorurati ad effetto serra
: gli idrofluorocarburi (HFC),
i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) di
6
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Venerdì
16
novembre
2012