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determinano nell’ambito della propria politica volta
alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quo-
ta di investimento, individuata nella previsione an-
nuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici
per i vari settori di impiego dell’acqua, di cui al piano
economico finanziario. La quota, non inferiore al 3%
degli introiti da tariffa relativi all’anno precedente,
è destinata alle comunità montane e, in subordine,
ai comuni interessati, per la realizzazione di specifi-
ci interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del
territorio montano a difeso della qualità delle risorse
idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi
acquedottistici del territorio regionale. La disposizio-
ne regionale, vincola quindi una quota non inferiore
al 3% degli effettivi introiti derivanti dalla tariffa alla
realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idro-
geologico del territorio regionale. Senonchè tale di-
sposizione, non poteva essere emanata dall’Autorità
regionale, siccome incide sulle componenti tariffarie,
ponendosi in diretto contrasto con gli articoli 154 e
161 del codice dell’ambiente e con altre disposizioni,
che attribuiscono alle autorità statali la determina-
zione delle componenti di costo delle tariffe
4)
Articolo 11, comma 1, della legge
, che attribuisce al
Presidente della Giunta regionale il potere sostitu-
tivo in caso di inerzia dei Consigli di Bacino nell’ap-
provazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.
Anche tale disposizione è invasiva della competenza
statale esclusiva in materia di tariffe del servizio idri-
co integrato
Nella versione on line viene allegato il testo completo
del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla
Corte Costituzione.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Ricor-
so Presidente Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzio-
nale.pdf
alla notizia 804 su
www.informaimpresa.it
ambiente
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Gas fluorurati ad effetto serra:
le definizioni stabilite dalla normativa
nazionale e comunitaria.
Si riportano le definizioni riguardanti la legislazione ri-
ferita a taluni gas fluorurati ad effetto serra
Dopo l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le n.93 del 20/04/2012 il DPR 27/01/2012, n. 43, del
“Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”,
molti soggetti si sono proposti alle aziende interessate
(es. autoriparatori e installatori di impianti) per propor-
re percorsi formativi o assistenza specifica per quanto
riguarda questi gas fluorurati. Si ritiene quindi oppor-
tuno chiarire il significato di alcune definizioni stabilite
dalla normativa al fine di non fare confusione su ruoli
e su strumenti.
Premessa
Il regolamento (CE) n. 842/2006 riguarda il conteni-
mento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluoru-
rati ad effetto serra elencati di seguito (riportati nell’al-
legato I del regolamento stesso), l’etichettatura e lo
smaltimento di prodotti e apparecchiature contenen-
ti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi
gas, il controllo degli usi di cui all’articolo 8 del rego-
lamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi),
e i divieti in materia di immissione in commercio dei
prodotti e apparecchiature di cui all’articolo 9 del rego-
lamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi) e
all’allegato II, nonché la formazione e certificazione del
personale e delle società addetti alle attività contem-
plate nel regolamento stesso.
4
InformaImpresa
Venerdì
16
novembre
2012
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
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