Page 10 - Schema

Basic HTML Version

a un Consorzio di cui all’articolo 223, devono pre-
sentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il pro-
getto di cui al comma 3, lettera a) o c) richiedendo-
ne il riconoscimento sulla base di idonea documen-
tazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni
dall’assunzione della qualifica di produttore ai sen-
si dell’articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del
recesso da uno dei suddetti Consorzio. Il recesso è,
in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, in-
tervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione
al Consorzio, permanendo fino a tale momento l’ob-
bligo di corrispondere il contributo ambientale di
cui all’articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottene-
re il riconoscimento i produttori devono dimostrare
di aver organizzato il sistema secondo criteri di ef-
ficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è/
sarà effettivamente ed autonomamente funzionan-
te e che è/sarà in grado di conseguire, nell’ambito
delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio di cui all’articolo 220. I produttori devo-
no inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle moda-
lità del sistema adottato. L’Osservatorio, acquisiti i
necessari elementi di valutazione forniti dal CONAI,
si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancata risposta nel termine sopra indi-
cato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente
l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi 60 giorni. L’Osservatorio è/
sarà tenuto a presentare una relazione annuale di
sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono
fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi del-
la previgente normativa. Alle domande disciplinate
dal presente comma si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni relative alle attività priva-
te sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 07/08/1990, n. 241. A condizione che
siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del pre-
sente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere
a) e c) possono essere intraprese decorsi 90 giorni
dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente come
indicato nella presente norma.
6.
I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmet-
tono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’ar-
ticolo 224 un proprio Programma specifico di pre-
venzione che costituisce la base per l’elaborazione
del programma generale di cui all’articolo 225.
7.
Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
cui al comma 5 presentano al CONAI un piano spe-
cifico di prevenzione e gestione relativo all’anno
solare successivo, che sarà inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all’artico-
lo 225.
8.
Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare al CO-
NAI una relazione sulla gestione relativa all’anno
solare precedente, comprensiva dell’indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo,
partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a)
o c), del programma specifico e dei risultati conse-
guiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imbal-
laggio; nella stessa relazione possono essere evi-
denziati i problemi inerenti il raggiungimento degli
scopi istituzionali e le eventuali proposte di ade-
guamento della normativa.
9.
Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 5, o la revoca disposta, previo avviso all’in-
teressato, qualora i risultati ottenuti siano insuffi-
cienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo
220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti
dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l’ob-
bligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all’ar-
ticolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni
livello fino al consumo, al consorzio previsto dall’ar-
ticolo 224. I provvedimenti sono comunicati ai pro-
duttori interessati e al CONAI. L’adesione obbliga-
toria ai consorzi disposta in applicazione del pre-
sente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della
corresponsione del contributo ambientale previsto
dall’articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relati-
vi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori
che, entro novanta giorni dal ricevimento della co-
municazione, non provvedano ad aderire ai consor-
zi e a versare le somme a essi dovute si applicano
inoltre le sanzioni previste dall’articolo 261.
10.
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla rac-
colta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferi-
ti al servizio pubblico per i quali l’autorità d’ambi-
to richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per
esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al
ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di im-
ballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari
11.
La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di im-
ballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri
economici per il consumatore”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
- Articolo 223 – Consorzi
“1.I produttori che non provvedono ai sensi dell’arti-
colo 221, comma 3, lettera a) e c), costituiscono un
Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui
all’Allegato E della parte quarta del presente decreto,
operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consor-
zi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori
che non corrispondono alla categoria dei produttori,
previo accordo con gli altri consorziati unitamente
agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuri-
dica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti
da uno statuto adottato in conformità ad uno sche-
ma tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente di con-
certo con il Ministro delle attività produttive, da pub-
blicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31/12/2008,
conformemente ai principi del presente decreto e, in
particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economi-
cità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nel-
le attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun
consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Mini-
stro dell’ambiente che lo approva nei successivi 90
giorni, con suo provvedimento adottato di concerto
con il Ministro delle attività produttive. Ove il Mini-
stro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso,
per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette
10
InformaImpresa
Venerdì
16
novembre
2012