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3)per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fi-no a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

4)per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: eu-ro 0,150 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armoniz-zazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografi-che del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). 3. Ai fini di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4.Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, e’ abrogato l’articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5.A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministra-zione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per pro-duzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti con-tenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazio-ne;».”

Estratto alla misura delle aliquote di accisa di cui all’al-legato 1 del dlgs 16/10/1995, n. 504 (elenco prodot-ti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico)

“Oli minerali

…. Gas metano: ……; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 me-tri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle preceden-ti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.”

Tabella A, parte III, allegata al Dpr 26/10/1972, n. 633 - Beni e soggetti all’aliquota del 10%

“127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per pro-duzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazio-ne, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio lique-fatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o de-stinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;”

AMBIENTE - ENERGIA

57 La Provincia non è solo un organo di

pianificazione territoriale, ma anche di controllo. Lo prevede l’art. 197 del dlgs 152/2006.

Vale la pena di ricordare quali sono i compiti delle provin-ce, con riferimento alla tematica dei rifiuti.

Dlgs 152/2006 - art. 197 - Competenze delle province

1. Inattuazionedell’articolo19del dlgs18/08/2000, n. 267, alle province competono in linea genera-le le funzioni amministrative concernenti la pro-grammazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifi-ca ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestio-ne, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216; d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’arti-colo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267 , ove già adottato, e delle previ-sioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l’autorità d’ambito ed i Co-muni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le Pro-vince possono avvalersi, mediante apposite con-venzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambien-te (Arpa), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previ-sto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di pro-cedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effet-tuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere oppo-sto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinie-ri tutela ambiente (Ccta) è autorizzato ad effet-tuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente.

5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono ri-fiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e tra-

4 InformaImpresa Venerdì 18 novembre 2011

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