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FISCO

59 Liti fiscali pendenti. I chiarimenti dell’Agenzia

delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 fornisce chiarimenti in merito all’appli-cazione della normativa sulla definizione delle liti fi-scali pendenti. La definizione comporta il versamento dell’importo entro il 30 novembre 2011.

La definizione delle liti fiscali “minori” è prevista dall’ar-ticolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011. Si ricorda, generica-mente, che tale disposizione prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° mag-gio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giu-dice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a se-guito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudi-zio, con il pagamento di somme determinate ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

L’Agenzia chiarisce che le interpretazioni già fornite in riferimento all’articolo 16 della Legge n. 289/2002, opportunamente adattate per le peculiarità dell’isti-tuto in argomento, sono da ritenersi valide. A tal fine, elenca alcuni documenti di prassi a cui fare ancora rife-rimento, emanati con riferimento alla precedente chiu-sura delle liti fiscali pendenti.

Di seguito, si evidenziano le principali novità e chia-rimenti forniti dalla circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 , rinviando alla lettura della stessa per maggiori dettagli ed approfondimenti.

LITI FISCALI DEFINIBILI

Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giuri-sdizione tributaria come definita dall’art. 2 Decreto le-gislativo n. 546 del 1992. L’eventuale circostanza che una lite sia definitivamente radicata dinanzi agli organi della giustizia tributaria per effetto di giudicato impli-cito non vale a mutarne la natura di lite non fiscale. La lite definibile è solo quella incui è parte l’Agenzia delle Entrate , che deve essere legittimata passivamen-te a stare in giudizio. Sono pertanto escluse le liti in cui sono coinvolti altri enti impositori: Regioni, Enti locali, altre Agenzie fiscali, ecc.

Sono escluse dalla definizione anche le controversie relative all’operato dell’Agente della riscossione, però

non riguardanti “atti impositivi” . Si tratta, ad esempio, di liti relative all’impugnazione di fermo amministra-tivo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanza di rateazione.

Sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono parte in giudizio anche l’Agente della riscossione.

Sono escluse dalla definizione le controversie relative alle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegittimi : l’esclusione riguarda il pagamento degli aiuti, dei rela-tivi interessi e sanzioni.

La possibilità di definire la lite è condizionata dalla presenza di un “atto impositivo”. Come chiarito dalla circolare n. 48/E, oggetto di trattazione, paragrafo 4:

sono definibili:

- le controversie riguardanti il SSN, in quanto rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie; - gli atti con cui gli uffici recuperano crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale, indebitamen-te utilizzati, hanno natura impositiva;

non sono definibili:

- le liti relative alle tasse automobilistiche, in quanto la controversia generalmente riguarda l’omesso ver-samento, e quindi un atto non “impositivo”. Qualora la controversia riguardi un atto impositivo diverso dalla mera liquidazione, o dal recupero dell’omesso versamento, la stessa può essere definita;

- le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e sostituti nelle dichiarazioni presentate, ma non versate (al recupero di tali imposte si procede con un atto di mera riscos-sione, e non “impositivo”);

- l’avviso di liquidazione ed il ruolo, in quanto finaliz-zati alla mera liquidazione e riscossione del tributo, e non riconducibili ad atti “impositivi”: ad esempio, non è definibile l’omesso versamento IRAP da parte dei soggetti passivi che, dopo aver indicato l’imposta in dichiarazione, ne hanno omesso il versamento rite-nendo non presente il requisito dell’organizzazione. Tuttavia, l’Agenzia precisa che in merito occorre aver riguardo alla natura sostanziale dell’atto impugnato, prescindendo dal “nomen iuris”;

- le controversie riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto non rientrano nella giuri-sdizione delle Commissioni tributarie; - le controversie in materia di tributi locali;

- le controversie in materia di canone di abbonamento alla televisione (qualora la controversia riguardi un atto impositivo diverso dalla mera liquidazione, o dal recupero dell’omesso versamento, la stessa può esse-re definita);

- le controversie che hanno usufruito di precedenti de-finizioni agevolate (come precisato dalla Sentenza Corte Cassazione del 3 ottobre 2006, n. 21328); - le controversie in cui la società di persone impugna l’accertamento con cui è rettificato in aumento il red-dito imputabile pro quota ai soci, in quanto la lite de-finibile deve esprimere un valore determinato su cui calcolare gli importi.

IL CONCETTO DI LITE “PENDENTE”

La definizione incide soltanto sui rapporti “pendenti” alla data del 1° maggio 2011.

Si considerano “pendenti” tutte le controversie origina-te da avvisi di accertamento, provvedimento di irroga-zione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione per le quali:

- alla data del 1° maggio 2011 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particola-re, rileva la data della notifica del ricorso all’Ufficio; - prima del 5 luglio 2011 non sia intervenuta pronun-cia giurisdizionale definitiva;

- alla data del 1° maggio 2011 è intervenuta una pro-nuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, e al-la data del 6 luglio 2011 non fossero ancora decorsi i termini per impugnarla (ad esempio: sono definibili le liti instaurate mediante ricorsi proposti oltre i ter-mini prescritti o privi dei requisiti di forma e conte-nuto, purché prima del 6 luglio 2011 non sia interve-

12 InformaImpresa Venerdì 18 novembre 2011

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