InformaImpresa 20 - 2013 - page 5

- la ricevuta avvenuta transazione per pagamenti con car-
te di credito o di debito;
- la documentazione di addebito sul conto corrente;
- le fatture di acquisto con la specifica della natura, qua-
lità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Le spese vanno ripartite in
10 quote annuali
di pari im-
porto.
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SICUREZZA
20 Stress lavoro-correlato: impresa di pulizie.
Cassazione Penale, Sez. IV: Sentenza n. 11062,
dell’8 marzo 2013.
Lavoratore cade da una scala a pioli per eccesso di stanchez-
za a fine giornata lavorativa: confermata la condanna per il
datore di lavoro.
Un datore di lavoro fu condannato per un infortunio a un
lavoratore addetto a lavori di pulizia caduto da una scala
a pioli per eccesso di stanchezza a fine giornata lavorativa
e all’ultimo vetro da pulire in quel specifico sito. L’adde-
bito mosso al datore di lavoro fu quello di non avere ef-
fettuato la valutazione del rischio da caduta dall’alto, da
posture incongrue e da stress lavoro ripetitivo. Secondo
il Tribunale
“l’organo di vigilanza aveva impartito una pre-
scrizione avente quale contenuto proprio la valutazione dei
rischi in oggetto e la stessa era stata adempiuta, sicché la
valutazione dei rischi di allora conteneva la previsione di
un’apposita procedura, che limita la durata di tali operazioni,
per evitare affaticamenti e rischi derivanti da lavori ripetiti-
vi, con l’assegnazione del lavoratore ad altra mansione che
non comporti affaticamento bio-meccanico ogni due ore di
lavoro di pulizia di vetri con scale o trabatelli, nonché altre
misure ancora dirette a fronteggiare i rischi in questione
”; e
“tra la trasgressione cautelare e l’infortunio vi era un nesso
eziologico, poiché l’evento era stato determinato dalla situa-
zione di stress e di stanchezza del lavoratore, dovuta all’ef-
fettuazione in serie di un lavoro ripetitivo e che richiedeva
una postura e dei movimenti disergonomici, con accentuazio-
ne dei rischi a causa delle modalità operative correnti, quali
il trasporto delle necessarie attrezzature di pulizia da parte
del lavoratore, durante la salita sulla scala, e la necessità di
svolgere il lavoro in tempi estremamente ristretti
”. La Cassa-
zione conferma quindi la condanna in quanto dichiara che
“risulta accertato che l’imputato omise di elaborare, all’esito
della valutazione dei rischi, il prescritto documento conte-
nente una relazione esaustiva dei rischi per la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro, con riguardo ai rischi specifici dei
lavoratori addetti alle pulizia dei vetri relativamente al peri-
colo di caduta dall’alto, alle posture incongrue e allo stress
da lavoro ripetitivo. Ad un estremo giudizio di causalità si
pone quindi l’omissione identificativa del processo: l’evento
fu determinato dalle modalità di lavoro che, non erano state
adeguatamente analizzate in funzione dei correlati rischi per
i lavoratori addetti, determinarono una condizione di stress
e di stanchezza del lavoratore, generata dall’effettuazione di
un lavoro ripetitivo, implicante una postura e dei movimen-
ti disergonomici ed inoltre ulteriormente reso faticoso dalla
necessità di provvedere al trasporto delle necessarie attrez-
zature di pulizia, durante la salita sulla scala, e dalla necessi-
tà di svolgere il lavoro in tempi estremamente ristretti. Nella
sequenza degli accadimenti che esitarano nell’infortunio non
intervenne alcun fattore estraneo all’esecuzione del lavoro,
sicché è altamente probabile che se quelle condizioni di la-
voro fossero state differenti (quelle poste successivamente al
sinistro), l’infortunio non si sarebbe verificato”.
Per approfondimenti consultare on line il file:
Download
Cassazione Penale - sentenza 11062 dell08 marzo 2013.pdf
alla notizia 1182 su
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SISTEMI E CATEGORIE
29 Casa. Edili. Contratti Pubblici: conto alla rovescia
per l’avvio obbligatorio dell’AVCPASS.
Si avvicina il termine per gli appalti di importo pari o supe-
riore a 40.000 euro.
L’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, al fine di con-
sentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti
di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica
dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ne
ha rinviato l’obbligo al 1° gennaio 2014, rispetto all’avvio
fissato in precedenza al 1° luglio 2013.
Si ricordano di seguito le nuove scadenze, rese note
dall’Autorità che ha modificato i termini di decorrenza di-
sciplinati dall’art. 9 della deliberazione n. 111/12.
1. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in pro-
cedura aperta nel settore ordinario, di importo a base
d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via tran-
sitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/
enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a
verificare il possesso dei requisiti degli operatori eco-
nomici secondo le previgenti modalità.
2. Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a ba-
se d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione
di quelli svolti attraverso procedure interamente gesti-
te con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizio-
ne o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché
quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino
al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiu-
dicatori per tali appalti possono continuare a verificare
il possesso dei requisiti degli operatori economici se-
condo le previgenti modalità.
3. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo
a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai
commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a €
40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gesti-
te con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione
ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori
speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attra-
verso una successiva deliberazione dell’Autorità. Si preci-
sa che è sempre possibile anche per questa tipologia di
appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità
“web based”.
CHE COS’E’ L’AVCPASS
AVCPass è un acronimo che sta per “Authority Virtual Com-
pany Passport” ed è il nuovo servizio per la verifica on-li-
ne dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedu-
re pubbliche di affidamento, sviluppato e reso disponibile
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Delibe-
ra AVCPass, n. 111/2012).
Il sistema AVCPass si applica alle procedure di affidamen-
to il cui CIG (Codice Identificativo di Gara) è richiesto dal
1° Gennaio 2013.
I benefici del servizio coinvolgono numerosi soggetti im-
pegnati a vario titolo nelle procedure pubbliche di gara:
- Operatori Economici, con minori oneri amministrativi e
maggiore certezza del dato;
- Enti Certificanti, con l’invio dei dati ad un interlocutore
unico (AVCP);
- Stazioni Appaltanti, con una diminuzione dei tempi ne-
cessari alla verifica dei requisiti e quindi di esperimento
delle procedure con conseguente abbattimento dei co-
sti;
- Stakeholder di Mercato, con maggiore trasparenza am-
ministrativa da cui deriva una diminuzione del poten-
ziale contenzioso.
Non da ultimo, il risparmio del 95% dei documenti carta-
cei prodotti ad oggi, sostituiti da documenti digitali, con
diminuzione della carta e massimizzazione del riuso. Per
comprende appieno la portata innovativa del sistema AV-
CPass, si pensi a cosa accade in un processo di tipo “tradi-
zionale”. La partecipazione ad una gara pubblica metteva
in moto una serie di attività di richiesta e di ricezione di
documenti cartacei a soggetti diversi e in modo reiterato
nel tempo. Oggi il servizio AVCPass abilita una semplifica-
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