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Per approfondimenti consultare on line il file:
- Download verbale integrativo 8 ottobre 2012.pdf
alla notizia 781 su
www.informaimpresa.it
e la notizia n. 72
Trasporto Persone e servizi urbani. In
vigore dallo scorso 15 giugno il nuovo Contratto Regio-
nale
pubblicata in Informaimpresa n. 14/2012 del
13/07/2012.
CONTRATTUALE
120 Nota n. 37 del Ministero Del Lavoro del 12
ottobre 2012 sulla cessazione del rapporto.
Lo scorso 12 ottobre il Ministero del Lavoro è interve-
nuto con una nota interpretativa su alcune delle novità
introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’intervento ministeriale è diretto ad esplicare il mo-
mento in cui sorge l’obbligo di comunicazione al Centro
per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro a
seguito di licenziamento, di dimissioni o di risoluzio-
ne consensuale del rapporto lavorativo ai sensi dell’art.
21 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Quest’ultima disposizione prevede che i datori di la-
voro hanno l’obbligo di comunicare al Centro per l’im-
piego il nome e la qualifica dei lavoratori
entro cinque
giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La legge 92/2012 è intervenuta in materia di licen-
ziamento, stabilendo che il licenziamento intimato
all’esito del procedimento disciplinare (ex art. 7 legge
300/1970) o della procedura preventiva di conciliazio-
ne - nel caso di licenziamento economico per le impre-
se con più di 15 dipendenti - (ex art. 7 legge 604/1966)
produce effetto dal giorno della comunicazione con cui è
stato dato inizio al procedimento medesimo.
Il ministero precisa che nelle ipotesi di licenziamento
(disciplinare ed economico) il momento (dies a quo) da
cui decorrono i 5 giorni per adempiere all’obbligo di
comunicazione al Centro per l’impiego
è da individuar-
si con quello dell’effettiva risoluzione del rapporto, va-
le a dire con l’esito della procedura di licenziamento.
Gli effetti retroattivi del licenziamento, quindi, non in-
cidono sui termini di effettuazione della comunicazio-
ne al Centro per l’impiego.
Con riferimento alle dimissioni e alla risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro la legge 92/2012 su-
bordina l’efficacia delle stesse al preventivo esperi-
mento delle procedure di cui all’art. 4, commi 16 e ss
(convalida o sottoscrizione di una dichiarazione da par-
te del lavoratore). In questi casi, la nota ministeriale
prevede che l’obbligo di comunicazione della cessazio-
ne del rapporto di lavoro decorre dal momento in cui il
lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di
risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuri-
dicamente la stessa risoluzione.
Esempio:
presentazione di una lettera di dimissioni in
data 1° ottobre in cui si indica il 31 ottobre come ul-
timo giorno di lavoro. Il termine dei cinque giorni per
presentare la comunicazione al Centro per l’impiego
scatta dal 1° novembre.
L’art. 4, c. 21, della legge 92/2012 riconosce al lavora-
tore (nel caso di dimissioni) o alle parti (nel caso di ri-
soluzione consensuale) la facoltà di revocare le dimis-
sioni o la risoluzione consensuale del rapporto. In tal
caso, la revoca fa sorgere un ulteriore obbligo di comu-
nicazione della stessa al centro per l’impiego.
Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazio-
ne prima della decorrenza giuridica della risoluzione
del rapporto, ciò al fine di consentire la corretta opera-
tività della procedura di convalida che prevede la pos-
sibilità di affermare la volontà di risolvere il rapporto
di lavoro tramite una dichiarazione da apporre sulla ri-
cevuta di comunicazione CO.
Per approfondimenti collegarsi on line a:
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argo02/Pagi-
ne/Norme.aspx
CONTRATTUALE
121 TFR. Coefficiente di rivalutazione: settembre
2012.
In caso di cessazione dal 15.09.2012 al 14.10.2012.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al
31.12.2011, in caso di cessazione dal 15.09.2012 al
14.10.2012 è il seguente:
2,8558 %
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InformaImpresa
Venerdì
2
novembre
2012