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sono ammessi edifci destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;

c) l’accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.

3. L’installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa.

In tal caso le distanze di sicurezza devono essere mi-surate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le ri-duzioni delle distanze di sicurezza previste al successi-vo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superfcie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.

4. L’installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa.

5. Tipologie di installazione

1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati. In en-trambi i casi essi devono essere ancorati e/o zavor-rati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idro-statiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere rea-lizzata una idonea difesa fssa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull’area di interro dei serbatoi. Questa pro-tezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la di-fesa sia costituita semplicemente da un cordolo, an-che discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m.

5.1 Serbatoi fuori terra

1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specifcamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell’ope-ratore.

5.2 Serbatoi interrati

1. I serbatoi destinati all’interro devono essere speci-fcamente previsti per questo tipo di impiego. I ser-batoi ricondizionati da destinare all’interro, non ri-compresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/Ce, devono essere installati in conformità alle tipologie di interro previste dalle norme che regola-no i serbatoi di Gpl con capacità fno a 13 m3. 2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurez-za sono raggruppati all’interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare infltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuità elettrica con il serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfato per l’eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori. 3. L’attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio con l’autocisterna deve essere colloca-to all’esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

Titolo III

Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza

6. Elementi pericolosi del deposito

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fni della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multi-valvole e tutti gli organi di intercettazione e control-lo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar. 2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, de-vono essere osservate le distanze di sicurezza indi-cate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indi-cati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, even-tuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta uffciale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m, per depositi di capacità fno a 3 m3;

7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m3 fno a 5 m3; 15 m, per depositi oltre 5 m3 fno a 13 m3;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a eserci-zi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trat-tenimento o di pubblico spettacolo, depositi di mate-riali combustibili e/o infammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m, per depositi di capacità fno a 3 m3;

15 m, per depositi di capacità oltre 3 m3 fno a 5 m3; 22 m, per depositi oltre 5 m3 fno a 13 m3;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifche disposizioni emana-te in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta ten-sione: 15 m;

e) serbatoi fssi di Gpl a servizio di altre proprietà: 1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità comples-siva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m3;

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tut-ti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifche di cui al precedente paragrafo 1), risulti su-periore a 5 m3.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente com-ma1, lettera a, b, c) e d), possono essere ridotte fno alla metà secondo quanto di seguito indicato: distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interra-mento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposi-zione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percor-so orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 metri oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

- distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fab-bricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fno a 3 metri cubi e fno a 5 metri cubi,

20 InformaImpresa Venerdì 21 ottobre 2011

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