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tivazione delle procedure di cancellazione dall’Albo e
dal REN, dopo aver esperito le procedure di preavviso
alle imprese inadempienti, nel rispetto delle norme
sulla trasparenza amministrativa; qualora le imprese
abbiano nel frattempo provveduto a regolarizzarsi
ovvero abbiano presentato documentazione – anche
se incompleta - le stesse Autorità dovranno valutare se
l’attivazione della procedura di cancellazione risponda
a criteri di economicità, efficacia, efficienza e non ap-
pesantimento del procedimento amministrativo, con
gravame nei confronti dell’utenza.
-
Rilascio di attestato di idoneità professionale in dispensa
dall’esame per il gestore dei trasporti
: nulla osta al rila-
scio di attestati per dispensa, per soggetti che avendo
i prescritti requisiti (10 anni di attività regolermente
dimostrabile alla data del 4 dicembre 2009) presen-
tino la relativa istanza successivamente alla data del
4 giugno scorso. Il termine del 4 giugno 2012 per la
presentazione della domanda di dispensa dall’esame
indicato dal D.D. 20 aprile 2012, era infatti funzionale
alla dimostrazione del requisito di idoneità profes-
sionale in capo ai soggetti che dovevano ricoprire la
carica di gestore del trasporto in imprese tenute alla
dimostrazione dei requisiti dell’accesso alla professio-
ne, come stabilito dalle norme comunitarie. Il requisito
soggettivo in capo al soggetto che abbia maturato
l’esperienza decennale non viene certamente meno
per il fatto che la domanda per la dispensa venga
presentata anche successivamente a tale termine- che
non deve essere considerato pertanto come perentorio
ma ordinatorio- in quanto i requisiti utili all’ottenimen-
to dell’attestato non sono suscettibili di modifiche o
integrazioni, essendo riferiti ad un periodo anteriore
al 3 giugno 2012.
- Gestore:
la Legge 35/2012 ha stabilito inoltre la
limitazione dell’attività di gestore dei trasporti –
sia interno che esterno - ad un sola impresa; la
nota ministeriale ha precisato che un gestore “interno”
può rivestire in altre imprese anche altre posizioni
(amministratore unico; membro del consiglio di
amministrazione; socio illimitatamente responsabile
per le società di persone; titolare di impresa indi-
viduale; collaboratore familiare; persona legata da
rapporto di lavoro subordinato) purchè in essa esista
altro soggetto con l’incarico specifico di gestore; un
soggetto non potrà invece essere designato quale
gestore “esterno” in un’impresa, qualora egli ricopra in
un’altra impresa le posizioni sopra richiamate (cui è
stata aggiunta anche la figura dell’institore di impresa
individuale);
CAPACITA’ FINANZIARIA
Obbligo della dimostrazione annuale del requisito
dell’idoneità finanziaria.
Prossima scadenza: 4 dicembre 2012.
Come ormai noto il Regolamento 1071/2009 in vigore
dallo scorso dicembre 2011 ha stabilito che l’impresa
può dimostrare ilrequisito della capacità finanziaria
“sulla base di conti annuali, previa certificazione di
questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto
debitamente riconosciuto
” di un capitale proprio (ca-
pitale più riserve) pari o superiore a 9.000 euro per il
primo autoveicolo ed a 5.000 euro per i veicoli a motore
successivi.
In alternativa a tale modalità, l’impresa può garantire
il rispetto del requisito “mediante attestazione, quale
una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa
l’assicurazione di responsabilità professionale di una o
più banche o di altri organismi finanziari, comprese le
compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori
in solido dell’impresa per gli importi” suddetti.
La dimostrazione di tale requisito deve essere fornita
alla Provincia competente per l’iscrizione all’Albo, indi-
pendentemente dalla forma giuridica dell’impresa - so-
cietà di capitali; imprese individuali; società di persone;
cooperative e consorzi a proprietà divisa ed a proprietà
indivisa - anche le forme attraverso le quali essa deve
essere dimostrata.
Riguardo all’entità dell’idoneità finanziaria, la nota
precisa che essa deve essere “almeno” pari a quella
necessaria in funzione del parco veicolare posseduto, e
quindi la certificazione redatta a cura del revisore può
riguardare anche solamente una parte del patrimonio
dell’impresa o dell’imprenditore.
E’ evidente che una capacità superiore consentirà duran-
te l’anno di poter immatricolare ulteriori veicoli, senza
dover integrare tale requisito.
Le attestazioni di idoneità finanziaria presentate in
conformità delle norme previgenti, sono da ritenersi
valide per un anno e comunque al massimo fino al 4
dicembre 2012; la Provincia dovrà verificare il mante-
nimento di tale requisito, annualmente. Pertanto, ogni
impresa, ogni anno dovrà dimostrare il requisito della
capacità finanziaria.
Al fine di evitare alle imprese eventuali disagi e/o incon-
venienti riscontrabili nel dimostrare annualmente tale
requisito, per i propri associati, Confartigianato Vicenza
ha ritenuto opportuno offrire direttamente tale servizio
tramite una convenzione con un Revisore dei Conti.
Per ulteriori informazioni, costi e quant’altro necessa-
rio per ottenere la certificazione da parte del revisore
messo a disposizione dall’associazione, contattate al più
presto l’Ufficio Tributario di Confartigianato Vicenza del
mandamento a voi più vicino.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE - PICCOLE PORTATE
Requisito di capacità professionale - Corsi per la forma-
zione preliminare per la dimostrazione del requisito di
idoneità professionale per le imprese di trasporto merci
con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino
a 3,5 tonnellate.
Lo scorso fine luglio, il Ministero delle infrastrutture e
trasporti ha stabilito la disciplina per lo svolgimento
dei corsi di formazione preliminare, il cui attestato di
frequenza costituisce condizione sufficiente per la di-
mostrazione del requisito di idoneità professionale per
l’esercizio del trasporto di merci su strada per conto di
terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a
1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
La dimostrazione del requisito, riguarda in particolare
le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese iscritte all’Albo con veicoli superiori a 1,5 e
fino a 3,5 tonn con domanda di iscrizione successiva
al 4 dicembre 2011 ed entro il 4 aprile 2012;
b) imprese già in attività al 4 dicembre scorso, che hanno
optato per l’esercizio esclusivamente con i suddetti
veicoli;
c) imprese che chiedono una nuova iscrizione all’Albo
per l’esercizio con tali veicoli
Il corso di formazione preliminare - che ha la durata di
74 ore e verte sulle materie previste dalle norme del
Regolamento 1071/2009 - deve svolgersi in un periodo
non superiore a 4 mesi con un massimo di 6 ore gior-
naliere e di 4 ore consecutive, per un numero massimo
di 25 partecipanti.
Tali corsi possono essere svolti solo da Enti che pos-
siedono particolari requisiti come il Centro Produttività
Veneto della Camera di Commercio di Vicenza.
La dimostrazione del requisito di capacità professionale
e la partecipazione al corso preliminare dei sopracitati
soggetti deve avvenire entro e non oltre il prossimo 6
aprile 2013.
Per ulteriori informazioni o per l’iscrizione del corso,
contattare l’ufficio Trasporti Confartigianato, sig. Mau-
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Venerdì
5
ottobre
2012