InformaImpresa 17/2014 - page 23

InformaImpresa
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Venerdì
19
settembre
2014
soccorsi in altromodo;
f)garantire la possibilità per le squadre di soccorso
di operare in condizioni di sicurezza.
Ledisposizioni della regola tecnica si applicano alle
aereostazioni di nuova realizzazione e a quelle esi-
stenti alladatadi entrata invigoredi questodecre-
to (il 16/08/2014), nel casodi interventi di ristruttu-
razione, ancheparziale, odi ampliamento successivi
a predetta data, limitatamente alle parti interessate
dall’intervento.
Allegatoon line il decretodelMinisterodell’interno
17/07/2014 inclusodella regola tecnica.
Per approfondimenti consultare i file:
- DecretodelMinisterodellinterno17 luglio2014.Re-
gola tecnica per aereostazioni con superficie coperta
accessibile al pubblico superiore a 5.000mc.pdf
- DPR11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplifi-
cazione prevenzione incendi-4.pdf
alla notizia1580
suwww.informaimpresa.it
SICUREZZA
39 Prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli interporti, con
superficie superiore a20.000m², e alle
relative attività affidatarie.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/07/14 n. 173,
il decreto del Ministero dell’interno 18/07/14, relativo
alla regola tecnica di prevenzione incendi per attività
di interporti e attività affidatarie.
La regola tecnica si pone l’obiettivodi raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguar-
diadellepersoneealla tuteladei beni contro i rischi
di incendio.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio de-
gli interporti, con superficie superiore a 20.000m²
ealle relativeattivitàaffidatarie. Leattività sopra ri-
chiamate sono realizzate e gestite inmododa:
a)minimizzare le cause di incendio;
b)garantire la stabilità delle strutture portanti al fi-
ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
c)limitare la produzione e la propagazione di un in-
cendio all’internodei locali o edifici;
d)limitare la propagazione di un incendio ad edifici,
locali o aree esterne;
e)assicurare lapossibilità chegli occupanti lascino i
locali egli edifici e le aree indenni o chegli stessi
siano soccorsi in altromodo;
f)garantire la possibilità per le squadre di soccorso
di operare in condizioni di sicurezza.
Ledisposizioni della regola tecnica si applicano agli
interporti e alle relative attività affidatarie esisten-
ti alla data di entrata in vigore di questo decreto
(il 16/08/2014), nel caso di interventi di ristruttu-
razione, ancheparziale, odi ampliamento successivi
a predetta data, limitatamente alle parti interessate
dall’intervento.
Allegatoon line il decretodelMinisterodell’interno
18/07/2014 inclusodella regola tecnica.
Per approfondimenti consultare i file:
- DecretodelMinisterodellinterno18 luglio2014.Re-
gola tecnicadi prevenzione incendi per interporti con
superficie superiore a20.000mc e relative attivit af-
fidatarie.pdf
- DPR11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplifi-
cazione prevenzione incendi-5.pdf
alla notizia1581
suwww.informaimpresa.it
SICUREZZA
40 Regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio dei depositi
di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessivanon superiore a13m³.
Il decreto del Ministro dell’interno 04/03/2014 ha
apportatomodifiche ed integrazioni alla regola tec-
nica per i depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a13m³
Il decreto ha formulato disposizioni di prevenzio-
ne incendi, integrative e correttive dal decreto del
Ministro dell’interno del 14/05/2004. Tale decre-
to peraltro già modificato dal decreto del ministe-
ro dell’interno del 05/07/2005 stabilisce la regola
tecnica per l’installazione e l’esercizio dei depositi
di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi aventi
capacitàgeometricacomplessivanon superiorea13
m³, destinati adalimentare impianti di distribuzione
per usi civici, industriali, artigianali e agricoli.
Le disposizioni di questo decreto si applicano ai de-
positi di nuova installazione e ai depositi esisten-
ti alla data di entrata in vigore del decreto stesso
(quindi dalla data 14/04/2014), in caso di sostan-
zialimodifiche o ampliamenti.
Le disposizioni di questo decreto non si applicano
ai depositi in possesso di parere di conformità favo-
revole sul progetto reso ai sensi dell’articolo 3 del
DPR01/08/2011, n. 151.
Inallegato iltestodellaregolatecnicaaggiornatacon
il decretodelMinistrodell’interno04/03/2014.
Il decreto del Ministro dell’interno 04/03/2014
contenente “Modifiche ed integrazioni all’allegato
al decreto 14/05/2004, recante approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l’installa-
zione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio li-
quefatto con capacità complessiva non superiore a
13 m³” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15/03/2014, n. 62.
Per approfondimenti consultare i file:
- DcretoMinistero Interno4marzo2014 -decretoMi-
nistero interno 5 luglio 2005 -decretoMinistero in-
terno 14maggio 2004.pdf
- DPR11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplifi-
cazione prevenzione incendi-6.pdf
- Regola tecnica di prevenzione incendi per linstalla-
zione e lesercizio dei depositi di gas di petrolio li-
quef.pdf
alla notizia1586
suwww.informaimpresa.it
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