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del 36% e 55%.

La ritenuta va applicata in misura ridotta sugli ac-crediti che si sono verificati a decorrere dal 6 luglio 2011.

L’Agenzia fornisce una precisazione nel caso in cui le banche e le Poste, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi operativi, abbiano continuato ad opera-re all’atto dell’accredito la ritenuta più elevata del 10%: in tal caso tali enti potranno accreditare diret-tamente, nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico, la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

SOPPRESSIONE

DELL’OBBLIGO DI GARANZIA (paragrafo 4 circolare)

L’articolo 23, commi 17-20, ha eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia per versamento rate-ale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiescen-za all’accertamento per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro.

E’ altresì previsto un inasprimento delle sanzioni: in caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pa-gamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 decreto legislativo 471/97, appli-cata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

L’Agenzia chiarisce la decorrenza della disposizione e gli effetti sul regime transitorio:

- nel caso di atti di adesione, acquiescenze e con-ciliazioni giudiziali già perfezionati alla data del 6 luglio 2011, per i quali la garanzia è stata già presentata, questa continuerà a produrre gli effetti connessi alla sua presentazione;

- l’eliminazione dell’obbligo di prestazione della ga-ranzia trova quindi applicazione per le rinunzie ad impugnare, conciliazioni giudiziali ed atti di accer-tamento con adesione non ancora perfezionati al-la data del 6 luglio 2011;

- gli uffici possono evitare di chiedere la prestazio-ne della garanzia, se non presentata dai contri-buenti alla data del 6 luglio 2011, a condizione che:

- i contribuenti abbiano tempestivamente paga-to la prima rata e

- gli uffici non abbiano già provveduto a forma-lizzare il mancato perfezionamento della defini-zione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento.

Inoltre, l’Agenzia conferma che, per le adesioni già perfezionate prima del 6 luglio 2011, gli uffici han-no la possibilità di mantenere il beneficio della di-lazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso ha manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, gli importi dovuti alle rispettive scadenze, gli inte-ressi legali maturati alla data di originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione. Per i pagamenti tardivi eseguiti prima del 6 luglio 2011, non trova applicazione la disposizione che prevede l’iscrizione a ruolo della sanzione pari al 60% della misura delle residue somme dovute a ti-tolo di tributo, bensì quella ordinariamente prevista

dall’art. 13 D.lgs. 471/97.

PARTITE IVA INATTIVE:

CHIUSURA D’UFFICIO E SANATORIA (paragrafo 5 circolare)

L’articolo 23, commi 22 e 23 del decreto introduco-no rispettivamente la chiusura d’ufficio della partita IVA (se per 3 annualità consecutive il titolare non ha esercitato l’attività o, se obbligato, non ha presenta-to la dichiarazione annuale IVA) e la sanatoria per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessa-zione dell’attività.

Dalla lettura della circolare n. 41/E sembrerebbero emergere indicazioni diverse, in merito alle modali-tà operative, rispetto a quelle che la stessa Agenzia aveva anticipato con il comunicato stampa dell’11 luglio 2011.

In particolare, nel citato comunicato stampa l’Ammi-nistrazione aveva individuato un percorso semplifi-cato per accedere alla sanatoria, consistente nel solo versamento di euro 129 mediante il “modello F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Nella circolare, invece, è specificato che è possibile sanare la violazione presentando la dichiarazione di cessazione di attività entro 90 giorni e versando, en-tro lo stesso termine, un importo pari a 129 euro. La Confartigianato ha posto all’attenzione dell’Agen-zia il dubbio interpretativo emerso dalla lettura del-la circolare, al fine di comprendere se il percorso semplificato rimane comunque valido (quindi, il solo versamento, come risulta dal comunicato stampa di luglio) o se, al contrario, l’Amministrazione abbia vo-luto modificare la sua posizione.

Al riguardo, dovrebbe essere emanato un chiarimen-to ufficiale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE (paragrafo 7 circolare)

L’articolo 23, comma 28, differisce il termine di pub-blicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di setto-re: la pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicem-bre dell’anno in cui entrano in vigore.

Inoltre, gli studi già approvati possono essere mo-dificati entro il successivo 31 marzo al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree ter-ritoriali.

E’ inoltre aumentata la sanzione in caso di omessa presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Poiché la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, l’importo della sanzione in misura mas-sima (euro 2.065) dovrà essere applicato con riferi-mento alle dichiarazioni presentate successivamen-te alla suddetta data.

Il comma 28, in argomento, alla lettera c) prevede la possibilità di procedere all’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previ-sti nei modelli di comunicazione dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell’ipotesi di indica-zione di cause di esclusione o di inapplicabilità de-gli studi di settore non sussistenti. Tale disposizione opera solo a condizione che le irregolarità compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le

10 InformaImpresa Venerdì 23 settembre 2011

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