InformaImpresa 16/2014 - page 22

ristico-alberghiere”.
Tale regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo
scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguar-
dare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto
i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai loca-
li adibiti ad attività ricettive turistiche-alberghiere. Fra
questi i rifugi alpini.
Con il decreto del Ministero dell’interno 03/03/14 è
stato modificato il “Titolo IV del Decreto del Ministero
dell’interno 09/04/94” che viene sostituito con quello
allegato al nuovodecreto.
Inoltre il decreto03/03/14precisa che i rifugi alpini esi-
stenti alladatadel 14/04/14devonoessereadeguati al-
la disposizioni del Titolo 4, comemodificato da decreto
stesso. Ovviamente sono previste eccezioni nei seguenti
casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di ini-
zio attività di cui all’articolo4del Dpr n. 151/11;
b) siano stati pianificati o siano in corso, lavori di amplia-
mentoe ristrutturazione sullabasedi unprogettoappro-
vato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, ai sensi dell’articolo3del DPRn. 151/11.
Sono stati inoltre stabilite alcune scadenzeentro lequa-
li, i rifugi alpini, a seconda della loro capienza, devono
adeguarsi.
Allegati on line laRegola tecnica e il testodel decreto.
Per approfondimenti consultare i file:
- Decreto del Ministero dellinterno 3marzo 2014 -Regole
tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.pdf
- DPR11 agosto2011n. 151 - regolamento semplificazio-
ne prevenzione incendi-2.pdf
alla notizia1547
suwww.informaimpresa.it
SICUREZZA
32 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l’incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le
conseguenza degli incendi amezzo di rivelazione, segnala-
zione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo
e calore.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 04/01/2013, n. 3, il
decreto del Ministero dell’interno 20/12/2012 che in-
troduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incen-
di”
Tale decreto ricopre una notevole importanza nell’am-
bito della prevenzione incendi, di conseguenza si ritie-
ne opportuno richiamare l’attenzione sullo stesso con la
presente informazione.
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l’esercizio e lamanutenzione degli impianti di protezio-
ne attiva contro l’incendio, così come definiti nella rego-
la tecnica in questione, installati nelle attività sogget-
te ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti
da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei
procedimenti di prevenzione incendi, di cui al DPR n.
151/2011.
Le disposizioni di questo decreto si applicano agli im-
pianti sopra richiamati di nuova costruzione ed a quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del presente de-
creto (il 4 aprile 2014), nel caso essi siano oggetto di
interventi comportanti la loromodifica sostanziale, così
come definita nella regola tecnica.
Le disposizioni do questo decreto non si applicano ri-
guardo alla progettazione, alla costruzione, all’eserci-
zio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo
17/08/1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché
per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la ma-
nutenzione degli impianti nelle attività regolamentate
dalle seguenti disposizioni:
a)DPR 30/06/1995, n. 418 recante «Regolamento con-
cernentenormedi sicurezzaantincendio per gli edifici
di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi»;
b)DPR 24/10/2003, n. 340, recante «Regolamento re-
cante disciplina per la sicurezza degli impianti di di-
stribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e suc-
cessivemodificazioni;
c)decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
del 20/05/1992, n. 569, recante «Regolamento con-
cernente norme di sicurezza antincendioper gli edifici
storici eartistici destinati amusei, gallerie, esposizioni
emostre»;
d)decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato 13/10/1994, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana 12/11/1994, n. 265
S.O. n.142, recante«Approvazionedella regola tecnica
di prevenzione incendi per laprogettazione, la costru-
zione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L.
in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5
m³ e/o in recipientimobili di capacità complessiva su-
periore a5000 kg»;
e)decreto del Ministro dell’interno 18/05/1995, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 09/06/1995, n. 133, recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-
zione, costruzioneedeserciziodei depositi di soluzioni
idroalcoliche»;
f) decreto del Ministro dell’interno 24/05/2002, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 06/06/2002, n. 131, recante «Normedi prevenzio-
ne incendi per la progettazione, costruzioneedeserci-
ziodegli impianti di distribuzione stradaledi gasnatu-
rale per autotrazione» e successivemodificazioni;
g)decreto del Ministro dell’interno, adottato di con-
certo con il Ministro delle attività produttive, del
14/05/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24/05/2004, n. 120, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione in-
cendi per l’installazionee l’eserciziodei depositi di gas
di petrolio liquefattoconcapacitàcomplessivanon su-
periore a13m³».
Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da re-
gole tecniche di prevenzione incendi, possono essere
adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni
legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle ri-
spettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto
previstodalla regola tecnica allegata a questodecreto.
Gli impianti costituisconoaccorgimenti intesi a ridurre le
conseguenzadegli incendi amezzodi rivelazione, segna-
lazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di
fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, re-
alizzati emantenuti a regola d’arte secondo quanto pre-
scrittodalle specifiche regolamentazione, dallenormedi
buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
I parametri e le caratteristiche utilizzati per la proget-
tazione degli impianti sono individuati dai soggetti re-
sponsabili dellavalutazionedel rischiodi incendioedel-
la progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle
attivitàdi cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo
di mantenere le condizioni che sono state valutate per
l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto
con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
Per approfondimenti consultare i file:
- Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012.pdf
- DPR11 agosto2011n. 151 - regolamento semplificazio-
ne prevenzione incendi-3.pdf
- Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012. Re-
gola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro
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