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rio di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fni dell’imposta sul reddito. Inoltre, al momento della stipula del contratto di soggiorno, dovrà dimostrare di aver versato regolarmente retribu-zione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, su-periore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Moratoria

Dal 9 agosto e fno alla conclusione del procedimen-to di emersione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’in-gresso e al soggiorno nel territorio nazionale, ed all’im-piego irregolare dei lavoratori stranieri, inoltre, sono sospese le espulsioni.

La procedura post domanda

Lo Sportello unico per l’immigrazione, acquisiti i pareri di questura e DPL (sulla capacità economica del dato-re di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate) convoca le parti per la stipula del contrat-to di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, pre-via esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento dei contributi previsti. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effet-tuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego ovvero, in caso di rapporto di la-voro domestico, all’Inps.

Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero si proceda all’archiviazione del pro-cedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospen-sione dei procedimenti penali ed amministrativi cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione. Però, se l’esito negativo del procedimento non sia imputabile al datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi a suo carico sono archiviati.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la co-municazione obbligatoria di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno si estinguono reati ed ille-citi amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Le altre diposizioni del decreto

Le pene diventeranno particolarmente severe per i da-tori di lavoro che al termine della regolarizzazione oc-cuperanno stranieri irregolari, soprattutto se in condi-zioni di sfruttamento. Infatti, oltre ad un aumento delle pene già previste dal TUI che potranno arrivare a 4 an-ni e 6 mesi di reclusione (oltre alle sanzioni pecunia-rie per le persone giuridiche fno a 150mila euro), con la condanna verrà applicata la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio e si dovranno cor-rispondere i contributi omessi, minimo per una durata presunta di tre mesi (salvo prova contraria di un minor periodo di occupazione).

Infne, a favore dello straniero, la norma stabilisce che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, il lavoratore che denuncerà il datore di lavoro e coopere-rà nel procedimento penale, potrà ottenere un permes-so di soggiorno per motivi umanitari rinnovabile per tutta la durata del procedimento penale.

CONTRATTUALE

101 TFR. Coefficiente di rivalutazione: luglio

2012.

In caso di cessazione dal 15.07.2012 al 14.08.2012. Il coeffciente di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2011, in caso di cessazione dal 15.07.2012 al 14.08.2012 è il seguente:

2,2452 %

CONTRATTUALE

102 Il Decreto Sviluppo apporta alcune modifiche

alla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro.

La legge 134 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Sviluppo, modifca alcune disposizioni intro-dotte dalla Legge Fornero riguardanti varie tipologie contrattuali.

Nella conversione in Legge del c.d. decreto sviluppo (o decreto crescita), all’art. 46 bis, sono state introdotte alcune modifche alla legge 92/2012 (legge di Riforma del Mercato del Lavoro), che riguardano il contratto a termine, il contratto di apprendistato, il Lavoro acces-sorio, le prestazioni di lavoro autonomo (Partite IVA), gli aumenti dei contributi per la gestione separata, le assunzioni obbligatorie.

Contratti a termine

Ricordiamo che la legge di Riforma del Mercato del La-voro ha ampliato i termini nel caso di successione di contratti a termine, portandoli a 60 e a 90 giorni a se-conda che il contratto avesse durata fno a 6 mesi o superiore a 6 mesi; viene comunque prevista la possi-bilità, da parte dei contrati collettivi, di prevedere una riduzione rispettivamente a 20 o a 30 giorni nel caso di particolari situazioni (es. avvio nuova attività, lancio nuovo prodotto).

Con le nuove modifche introdotte, è ora previsto che i predetti termini ridotti (20 o 30 giorni) trovino appli-cazione in caso di attività stagionali (previste dal DPR 1525/63 e successive integrazioni) e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati a livello nazio-nale.

Contratto di apprendistato

La modifca introdotta consente la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori di attività se il somministratore utilizza lavora-tori assunti con contratto di apprendistato.

Lavoro accessorio

La legge 134/2012 ripristina, per l’anno 2013, la pos-sibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, per un li-mite massimo di 3.000 euro, senza che ciò incida sul diritto e sulla misura dell’integrazione o del sostegno al reddito. L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribu-zione fgurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Prestazione in regime di lavoro autonomo (partite IVA)

6 InformaImpresa Venerdì 7 settembre 2012

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