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smaltire per il tramite del servizio pubblico e il limite quantitativo entro il quale i rifiuti diventano di fatto assimilati. Non è quindi vero che esiste un limite di 30 kg per singola entrata in “ecocentro” comunale. Questa è una decisione che deve essere deliberata dal Consi-glio comunale.

Sono aspetti molto importanti, in quanto l’amministra-zione può decidere di smaltire tramite il servizio pub-blico, i rifiuti assimilati prodotti solo in alcune aree (es. uffici, magazzini, mostra), escludendo quelli prodot-ti nelle altre aree. Evidentemente questo implica una automatica non tassazione delle superfici in questio-ne (nel caso della tariffa, potrà essere applicata il solo costo fisso, anche se permangono al riguardo diversi dubbi).

Altro elemento importante da considerare è il limite quantitativo per rifiuto assimilato che l’amministrazio-ne comunale può deliberare. Anche in questo caso vi sono due tesi:

1)Confartigianato Vicenza sostiene che, se il limite quantitativo imposto dal comune, affinché un rifiuto sia considerato assimilato, viene superato, automati-camente viene a cessare uno dei requisiti essenzia-li per l’assimilazione (il quantitativo). Nella sostanza non può essere assimilato tale rifiuto, e quindi non può essere smaltito nel servizio pubblico

2)alcune amministrazioni comunali (le più grandi), sostengono invece che l’assimilazione vale fino al quantitativo stabilito, mentre per i quantitativi di ri-fiuti in eccesso, questi dovranno essere smaltiti pri-vatamente. Questo ovviamente permette al comune di applicare la tassa o la tariffa dei rifiuti all’impresa. L’impresa invece dovrà pagare sia la tassa o tariffa dei rifiuti ed inoltre pagare un soggetto terzo per lo smaltimento della rimanente parte dei rifiuti (la cosa, quantomeno, non sembra in linea con la nor-mativa, ma si ritiene neppure con le intenzioni del legislatore. Inoltre non si capirebbe quando si dovrà cominciare a gestire i rifiuti nel contesto del relati-vo registro di carico e scarico, visto che per un cer-to quantitativo potranno essere immessi nel servizio pubblico - quindi non obbligo del registro - e per altri quantitativi invece vige tale obbligo. In questo caso è chiaro a chiunque il forte rischio sanzionatorio in cui possono incorrere le aziende)

5. Assodato che l’amministrazione comunale ha delibe-rato l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e che gli stessi possono essere smaltiti solo negli “eco-centri” comunali, per accedere agli stessi cosa bisogna fare?

Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono por-tare i propri rifiuti assimilati, direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasporta-bili all’ecocentro deve essere quello previsto e delibe-rato dal comune. Se non è stato deliberato un limite quantitativo, questo dovrebbe significare che non esi-ste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati all’ecocentro.

Per entrare all’ecocentro bisogna essere muniti della scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimi-lati) ai centri di raccolta comunali.

Vale la pena di evidenziare che il dlgs 152/2006, all’ar-ticolo 193 (trasporto rifiuti), al comma 1, prevede per gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi l’obbligo del formulario per l’identificazione e il trasporto dei rifiuti stessi. Il comma 5, del medesi-mo articolo, specifica che tali disposizioni non si appli-cano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal sogget-to che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda-

no la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né

al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.

Visto che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ur-bani, li rende appunto tali, si ritiene di poter affermare, che non vi è più l’esigenza, per le imprese, di presentar-si presso gli “ecocentri” comunali, anche con i formulari, ma solo con la scheda sopra richiamata. Infatti il de-creto legislativo 152/2006, all’articolo 184, comma 2, lettera b), specifica che sono rifiuti urbani “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)”.

Ovviamente i rifiuti urbani (o i rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi urbani a tutti gli effetti), non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico dei ri-fiuti.

6. E’ necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale dei gesto-ri ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti assimilati agli urbani, fino all’ecocentro comunale?

E’ assolutamente necessaria l’iscrizione all’Albo nazio-nale dei gestori ambientali per tutte le aziende che trasportano i propri rifiuti. Tale obbligo è indipendente dal fatto che i rifiuti vengano portati ad un privato o all’ecocentro comunale. Non è neppure rilevante che il trasporto dei propri rifiuti sia riferito a quelli assimilati agli urbani (quindi urbani a tutti gli effetti) anziché a quelli speciali.

Con il decreto legislativo 152/2006, all’articolo 212, comma 8, viene precisato che “i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di rac-colta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quan-tità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono tenuti ad iscriversi in un’apposita sezio-ne dell’Albo nazionale dei gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente com-petente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con tale comunicazione l’inte-ressato attesta sotto la sua responsabilità:

a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mez-zi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo

d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registra-zione di 50 euro peraltro rideterminabile

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’im-presa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenu-ta successivamente all’iscrizione.

Sanzioni per la mancata iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

L’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autoriz-zata) precisa che “Chiunque effettua una attività di tra-sporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizza-zione, iscrizione o comunicazione di cui all’articolo 212 (quindi anche il trasporto dei propri rifiuti) è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b)con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

InformaImpresa 9 Venerdì 9 settembre 2011

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