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Agevolazione Decorrenza obbligo di indicazio-

ne del costo della manodopera in fattura

Detrazione 36% Dal 4 luglio 2006 Aliquota IVA ri-dotta

Dal 1° gennaio 2007 al 31 di-cembre 2007 Riqualificazione energetica

Dal 1° gennaio 2007

La soppressione dell’obbligo comporta, di conseguen-za, che l’omessa indicazione in fattura del costo della manodopera non determinerà più la decadenza dalle agevolazioni consistenti nella detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per la riqualifica-zione energetica.

2.1 Decorrenza

L’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura è soppresso dal 14 maggio 2011 , cioè dall’en-trata in vigore della norma.

Tuttavia, si può ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, l’abrogazione dell’obbligo possa valere anche per il pregresso. L’articolo 3, comma 2, del de-creto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, prevede infatti che “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, se-condo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Tale interpretazione si fonda sui chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui la disposizione del “favor rei” trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, la-sciando in vita l’obbligatorietà del comportamento pri-ma sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo.

Si rimane in attesa di una conferma ufficiale di tale possibile interpretazione.

FISCO

45 Dal 2012 si restringe la possibilità di

applicazione del regime dei contribuenti minimi.

Nuove regole di accesso al regime dei minimi che as-sume le caratteristiche di un regime fiscale di vantag-gio per favorire la nuova imprenditoria con tassazione ridotta al 5%.

PREMESSA

L’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, ha apportato, con decorrenza dal 2012, al regi-me dei contribuenti minimi una serie di modifiche che assume, ora, le caratteristiche di un vero e proprio regi-me di favore per la nuova imprenditoria. Il nuovo regi-me (in breve: regime delle nuove attività ) viene a collo-carsi, in aggiunta al regime delle nuove iniziative pro-duttive di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, fra le possibili scelte per coloro che intendono avviare una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo. Alla luce delle nuove disposizioni commentate nel pro-sieguo, si evidenzia che la portata del regime agevola-to non solo risulterà limitata ad una minoranza di sog-getti, ma obbligherà i contribuenti che ad oggi adotta-no tale regime, a fuoriuscire dallo stesso e ad applicare le regole ordinarie di tassazione, seppure con alcune semplificazioni.

SINTESI DELL’ATTUALE REGIME DEI MINIMI

Com’è noto, la legge finanziaria per il 2008 ha intro-dotto, a partite dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale particolarmente semplificato per i c.d. soggetti minimi e marginali (cfr articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244/2007).

Il regime è attualmente riservato alle sole persone fi-siche esercenti attività d’impresa o di arti e professioni non in forma associata, sostanzialmente privi di strut-tura che soddisfano i seguenti requisiti:

- nell’anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, rag-guagliati ad anno, in misura non superiore a euro 30.000;

- non hanno effettuato cessioni all’esportazione; - non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;

- nel triennio precedente:

- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000, tenendo conto, altresì, dei beni acquisiti mediante contratti di appalto o di locazione, com-presa quella finanziaria.

I contribuenti che aderiscono a questo regime non so-no più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.

Il regime prevede l’applicazione solo di un’imposta so-stitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’im-presa o alla professione.

Per la determinazione del reddito imponibile si appli-ca il “principio di cassa”, e questo costituisce un’impor-tante novità per i redditi d’impresa in quanto compor-ta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto in-centivante soprattutto in fase di avvio dell’attività pro-duttiva.

I contributi previdenziali si deducono per intero diret-tamente dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA’ IN VIGORE DAL 2012

Dal 1° gennaio 2012 il regime dei minimi introdotto dalla Legge n. 244/07 verrà sostituito dal nuovo regi-me super semplificato disciplinato dal primo e dal se-condo comma dell’art. 27 del D.L. n. 98/11.

Dal punto di vista oggettivo il nuovo regime mantiene tutte le agevolazioni e semplificazioni previste per il regime dei minimi: esenzione da Iva, da Irap, da stu-di di settore, dalla tenuta delle scritture contabili, etc. , alle quali aggiunge però anche una drastica riduzione dell’imposta sostitutiva che scende dal 20% al 5%.

Dal punto di vista soggettivo il nuovo regime ad im-posta sostitutiva ridotta sarà riservato esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professio-ne;

- hanno già intrapreso una delle suddette attività in data successiva al 31/12/07.

Oltre a tali requisiti, per poter beneficiare delle condi-zioni di favore previste dal nuovo regime dei minimi sarà inoltre necessario che siano rispettate le ulteriori tre condizioni previste nel comma 2 dell’art. 27 della Manovra ovvero:

- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni pre-cedenti all’inizio dell’attività da assoggettare ad im-posta sostitutiva, attività artistica, professionale o d’impresa nemmeno in forma associata o familiare;

InformaImpresa 23 Venerdì 9 settembre 2011

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