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l’assistenza delle organizzazioni sindacali.

I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine.

Apprendistato professionalizzante:

viene specificato che l’apprendistato professionalizzan-te può essere stipulato, oltre che con giovani dai 18 ai 29 anni, anche con i diciassettenni purché in possesso di qualifica professionale.

Per gli apprendisti minorenni continueranno a valere le precedenti disposizioni contrattuali previsti per settore e antecedenti all’introduzione del professionalizzante. Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, materni-tà, . .ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comporta-no, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superiora i 10 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e pari proroga

della sua durata. I periodi di sospensione sono comun-que ritenuti utili ai fini della progressione retributiva dell’apprendista.

Assistenza sanitaria integrativa : nuovo l’articolo che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fon-do al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato o con contratto a ter-mine di almeno 12 mesi, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. E’ previsto che il nuovo contributo decorrerà solo dal momento in cui vi sarà la costituzione effettiva del Fondo.

Infine si fa presente che il nuovo Accordo ha istitui-to una quota contratto destinata al ristorno dei costi connessi al rinnovo contrattuale. A tal fine entro l’ero-gazione della seconda rata di una tantum le aziende verseranno in apposito c.c. l’importo di 12 euro, di cui 6 a carico azienda e 6 a carico lavoratore. Nel caso il di-pendente non acconsenta alla trattenuta, dovrà fornire all’azienda apposita rinuncia da lui stesso sottoscritta. Per approfondimenti consultare:

- CCNL Chimica 25 luglio 2011_FIRMATO.pdf

alla notizia 258sul sito www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE - LAVORO

116 Testo unico dell’apprendistato.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Testo Unico di riforma dell’apprendistato, che sempli-fica le modalità di utilizzo dell’istituto valorizzando la formazione all’interno dell’impresa.

Il Governo, nella seduta del 28 luglio u.s. , ha appro-vato in via definitiva il Testo Unico dell’apprendistato, recependo formalmente l’intesa che le parti sociali e lo stesso Governo avevano già in precedenza raggiunto. Si tratta di un provvedimento composto di 7 articoli che si pone l’obiettivo di semplificare le modalità di utilizzo dell’apprendistato in tutte le sue forme, valo-rizzando la formazione interna, salvaguardando le pe-culiarità delle imprese artigiane e affidando alla con-trattazione collettiva il compito di regolamentare nel dettaglio l’istituto.

Vediamo in sintesi le principali disposizioni contenute nel provvedimento, rimandando per il resto alla lettura del testo che potete trovare in allegato alla presente notizia.

Art. 1. Definizione

Per la prima volta viene stabilito che il contratto di ap-

prendistato è un contratto a tempo indeterminato. La sua finalità è la formazione e l’occupazione dei giovani. Vengono mantenute le tre tipologie classiche dell’ap-prendistato, anche se con alcune importanti precisazio-ni a cominciare dal nome: a) apprendistato per la qua-lifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) appren-distato di alta formazione e ricerca.

Art. 2.

Disciplina generale

Spetta ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale defini-re la disciplina generale del contratto di apprendistato, nel rispetto dei seguenti principi:

- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire - entro 30 gg. dalla stipulazione del contratto; - presenza di un tutor o referente aziendale;

- possibilità che i percorsi formativi aziendali vengano finanziati dai fondi paritetici interprofessionali, an-che attraverso accordi con la Regione;

- possibilità di prolungare il periodo di apprendista-to in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

- possibilità di prevedere forme e modalità per la con-ferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale di apprendisti, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;

- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;

- possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di for-mazione;

- disciplina previdenziale (malattia, infortuni, materni-tà, pensione, assegno familiare).

Per quanto riguarda i limiti numerici, viene confermata per le imprese artigiane la più favorevole disciplina di cui all’art. 4 della legge 443/1985.

Art. 3.

Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

Questa tipologia sostituisce l’apprendistato in diritto-dovere introdotto con il D.Lgs. 276/2003. Oltre all’as-solvimento dell’obbligo di istruzione, questa tipologia e’ finalizzata al conseguimento non solo della qualifi-ca triennale del sistema di istruzione e formazione, ma anche dei diplomi quadriennali regionali.

La durata del contratto non può essere superiore a tre anni, ovvero a quattro nel caso di diploma quadrienna-le regionale. Il limite massimo di età è stato innalzato da 18 a 25 anni , mentre l’età minima è fissata in 15 anni.

La regolamentazione dei profili formativi viene lasciata alla competenza regionale, previo accordo in Conferen-za permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie autonome, sentite le parti sociali. La determi-nazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale viene affidata alla contrattazione collettiva nel rispetto degli standard definiti dalle Regioni.

Art. 4.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

InformaImpresa 13 Venerdì 9 settembre 2011

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