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L ’art. 1 apporta modifiche ad alcune tipologie del rap-porto di lavoro quali il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento, il contratto di apprendista-to, il contratto di lavoro a tempo parziale, il contratto di lavoro intermittente, il lavoro a progetto, le partite iva, l’associazione in partecipazione ed il lavoro acces-sorio.

Inoltre viene riscritto il testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sulla disciplina dei licenziamenti.

Tali modifiche interessano, dunque, le imprese che oc-cupano più di 15 dipendent i; mentre viene confermata l’esclusione delle imprese fino a 15 dipendenti dalla nuova disciplina dei licenziamenti.

Gran parte delle disposizioni dell’art. 1 entrano in vigo-re con il 18 luglio 2012.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le riforma degli ammor-tizzatori sociali, in particolare gli interventi in favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e gli istituti dedicati ai dipendenti sospesi dal lavoro in im-prese con situazioni di crisi aziendale. La gran parte di questi istituti andranno progressivamente a regime nel corso dei prossimi anni, con prime nuove disposizioni in vigore a cominciare dal 2013.

L’art. 4 contiene una serie di novità su materie diverse, alcune delle quali interagiscono con l’operatività ap-plicativa di altre disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Iniziamo di seguito l’analisi delle principali novità. In que-sta nota vengono illustrate le novità relative alle tipologie del contratto di lavoro, contenute nell’art.1, prima parte.

Art. 1

“Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita

e tutele del lavoratore”

Parte prima: TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. Contratto a tempo determinato (art. 1, comma 9 – 13)

Con l’instaurazione del primo rapporto di lavoro tra un datore di lavoro ed un lavoratore, è prevista la possibili-tà di stipulare un contratto a tempo determinato di du-rata non superiore a 12 mesi senza bisogno di indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo sostitutivo previste dall’art. 1 del D. Lgs. 368/2001. Tuttavia tale contratto non può essere oggetto di pro-roga.

Ciò vale anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato.

Inoltre la contrattazione collettiva potrà prevedere la possibilità di ulteriori assunzioni a tempo determinato senza causale purché tali assunzioni rientrino nell’am-bito di un processo organizzativo determinato da: av-vio di una nuova attività, lancio di un prodotto o servi-zio innovativo, implementazione di un rilevante cam-biamento tecnologico, fase supplementare di un signi-ficativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o pro-roga di una commessa consistente nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.

Per tale ipotesi non opera il limite temporale dei 12 mesi.

Viene prevista la possibilità di allungare il prolunga-mento alla scadenza di un contratto a termine per i contratti di durata inferiore a 6 mesi da 20 giorn i a 30 giorn i e per i contratti di durata superiore da 30 a 50 giorni , mantenendo l’obbligo di corrispondere al lavo-ratore le maggiorazioni retributive.

In tali casi il datore di lavoro deve comunicare al CPI territorialmente competente, entro la scadenza del ter-mine inizialmente fissato , la continuazione del rappor-

to di lavoro oltre il termine, indicando la durata della prosecuzione.

Viene aumentato l’intervallo temporale che, nell’ipote-si di successione di contratti a termine, deve trascorrere tra un contratto e l’altro.

Se il contratto iniziale era di durata fino a 6 mesi, l’in-tervallo temporale rispetto al secondo contratto pas-sa da 10 giorni a 60 giorni ; se il contratto è di durata superiore a 6 mesi l’intervallo temporale passa da 20 giorni a 90 giorni .

E’ ammessa la possibilità per in contratti collettivi di ri-durre questi periodi fino a 20 e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un pro-cesso organizzativo determinato da: avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, im-plementazione di un rilevante cambiamento tecnologi-co, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente.

Ai fini della durata massima dei 36 mesi (comprensiva di proroghe e rinnovi) che viene confermata dovran-no computarsi anche i periodi di lavoro somministra-to svolti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro.

Le modifiche fin qui descritte sono in vigore dal 18 lu-glio 2012.

Viene previsto un aumento del costo dell’istituto del contratto a tempo determinato con l’introduzione di

un contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile (art. 2 comma 28-29) a carico dell’azienda. Tale contributo addizionale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 e non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavo-ratori assenti;

b)ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali.

Dal punto di vista processuale cambiano i termini di impugnazione dei i contratti a tempo determinato. Si passa dagli attuali 60 giorni a 120 giorni. L’impu-gnazione è inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso entro il successivo termine di 180 giorni .

Tale modifica si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gen-naio 2013.

Inoltre per i casi di illegittimità viene conferma-ta la disciplina prevista dall’art. 32 co. 5 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) che prevede la conver-sione a tempo indeterminato del contratto ed il ricono-scimento di un’indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità.

In particolare viene chiarito che l’indennità risarcito-ria ristora integralmente il danno subito dal lavoratore, comprendendo tutte le conseguenze retributive e con-tributive relative al periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento del giudice di ricosti-tuzione del rapporto di lavoro.

2. Contratto di inserimento (art. 1, comma 14 - 15) Viene completamente abrogata la disciplina del con-tratto di inserimento dal 1° gennaio 2013.

Alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigen-ti prima di tale abrogazione.

Tuttavia all’art. 4 (commi 8 – 11) vengono comunque confermate le agevolazioni all’assunzione già previste per alcuni dei soggetti per i quali poteva essere stipu-lato il contratto di inserimento. Questi soggetti sono i lavoratori ultracinquantenni e le donne residenti nelle aree svantaggiate.

Precisamente a decorrere dal 1° gennaio 2013 per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipenden-

4 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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